Cassazione Penale, Sentenza n. 12253/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza che ha dichiarato non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità (mancanza della querela) rispetto al reato di furto aggravato in concorso. Aggiato contesta la valutazione delle immagini di videosorveglianza e delle dichiarazioni di un teste di p.g., chiedendo una pronuncia di piena assoluzione per evitare profili di responsabilità civile; sostiene inoltre che la giurisprudenza richiamata non si applica al suo caso. Cianciolo lamenta che la Corte d'appello non è entrata nel merito dei fatti contestati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto applicabile, anche con riferimento a fatti commessi prima dell'entrata in vigore, la modifica normativa introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 che rende il delitto di furto aggravato perseguibile a querela della persona offesa; quindi l'assenza della querela determina l'improcedibilità del procedimento. Ha inoltre affermato che il controllo previsto dall'art. 129 c.p.p. non è previsto quando si dichiara l'improcedibilità per mancanza della querela, e che i ricorrenti non hanno dimostrato un concreto interesse all'impugnazione (non hanno fornito elementi specifici su possibili pregiudizi extrapenali che giustifichino l'impugnazione). Per questi motivi i ricorsi sono dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (riforma procedibilità)
art. 2, comma 1, lett. i)
La modifica ha reso il delitto di furto aggravato punibile a querela della persona offesa; la Corte ha ritenuto tale disposizione favorevole e applicabile retroattivamente anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore
art. 624 cod. pen.
La norma del codice penale relativa al furto aggravato è stata interpretata alla luce della riforma: la punibilità è subordinata alla querela della persona offesa salvo le eccezioni elencate
art. 129 cod. proc. pen.
Il controllo previsto dall'art. 129 c.p.p. (sulla sentenza) non si applica quando la declaratoria è di improcedibilità per mancanza della querela; quindi non è obbligatorio che il giudice entri nel merito in tale ipotesi
art. 2, comma 4, cod. pen.
Principio utilizzato dalla Corte per giustificare l'applicazione retroattiva della norma favorevole relativa alla procedibilità
artt. 529, 530, 546, 568 cod. proc. pen.
art. 546, comma 1, lett. e) e art. 568, comma 4 citati dai ricorrenti
Norme processuali richiamate dai ricorrenti per criticare la decisione e l'istruttoria; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi procedurali e ha confermato che non v'era spazio per un accertamento di merito in caso di improcedibilità per mancanza di querela
Massime di principio
- La modifica del regime di procedibilità che introduce la querela come condizione per la punibilità, se favorevole all'imputato, può trovare applicazione anche per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma; il giudice deve verificare l'esistenza della condizione di procedibilità anche per fatti anteriori alla riforma
- L'assenza della querela, quando essa è prevista come condizione per la procedibilità del reato, determina l'improcedibilità e impedisce al giudice di entrare nel merito per pronunciare assoluzioni sostanziali basate su valutazioni probatorie
- L'art. 129 c.p.p. (revisione sommaria) non è applicabile per trasformare una declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela in un accertamento di merito; il rimedio invocato dai difensori non è quindi idoneo in questa ipotesi
- Per impugnare con successo una decisione che dichiara l'improcedibilità occorre dimostrare un concreto e specifico interesse all'impugnazione (es. rischio concreto di pregiudizi extrapenali); mere argomentazioni generiche sul merito non sono sufficienti
- In situazioni similari è strategico verificare tempestivamente la sussistenza della querela o far valere subito eventuali eccezioni che consentano la procedibilità d'ufficio (es. casi tassativamente previsti dalla norma), o raccogliere elementi specifici che provino l'insussistenza della condizione ostativa
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