Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23599/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 18/04/2025 che, con giudizio abbreviato, aveva assolto l'imputato per il reato di furto (artt. 110, 624, 625 n.7 c.p.) ritenendolo non punibile per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Il Procuratore Generale ha dedotto: vizio di motivazione e inosservanza dell'art. 131-bis per avere il giudice valutato erroneamente l'entità del danno (avendo considerato solo i €150 in contanti anziché l'intero borsone e il suo contenuto), non aver considerato l'aggravante del concorso di persone e la maggiore organizzazione, aver sottostimato i danni e le conseguenze (stimati dal PG in circa €1.200 più €500/600 per riparazioni), e non aver esaminato i precedenti penali registrati nel casellario, uno dei quali specifico (condanna per ricettazione). Il PG ha chiesto la qualificazione del ricorso come appello ma il ricorso è stato trattato come impugnazione ai sensi dell'art. 608 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale. Ha respinto la richiesta di conversione in appello, rilevando che il rimedio corretto era il ricorso ex art. 608 c.p.p. (essendo la sentenza di primo grado inappellabile per il pubblico ministero). Nel merito, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse carente e errata: il giudice di merito si era concentrato in modo indebito e su basi inesatte sull'entità del danno (limitandola ai €150), senza considerare che per la quantificazione del danno patrimoniale rileva il compendio oggettivamente sottratto al momento della consumazione e non gli eventuali recuperi successivi; inoltre non aveva adeguatamente valutato gli altri indici previsti dall'art. 131-bis (modalità della condotta, concorso, grado di colpevolezza) né si era confrontato con i precedenti penali per l'eventuale affermazione di abitualità. Per queste ragioni la Corte ha annullato la sentenza limitatamente al punto relativo all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e ha disposto il rinvio al Tribunale di Lecce in diversa persona fisica per un nuovo giudizio esclusivamente sulla causa di esclusione della punibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

    Deve essere applicata solo dopo una valutazione complessiva e congiunta degli indici previsti (modalità della condotta, entità del danno o del pericolo, grado di colpevolezza e comportamento successivo). I criteri sono cumulativi per il riconoscimento della non punibilità e l'eventuale riscontro negativo anche di uno solo può escludere l'applicabilità della causa.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della condotta

    I parametri indicati (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno/pericolo, ecc.) sono richiamati per la valutazione della particolare tenuità; la valutazione deve essere complessiva e motivata.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità

    Per il riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità rileva l'ammontare del danno al momento della consumazione; eventi successivi (restituzioni, ritrovamenti) non modificano l'entità del danno in senso sostanziale.

  • art. 608 cod. proc. pen.

    Ricorso per cassazione promosso dal Procuratore generale

    Il Procuratore generale può proporre ricorso per cassazione contro sentenze di proscioglimento o di condanna pronunciate in grado d'appello o inappellabili; il ricorso ai sensi dell'art. 608 non è assoggettato ai limiti tipici del ricorso immediato ex art. 569 quando il pubblico ministero non ha diritto di appellare.

  • art. 569 cod. proc. pen.

    Ricorso per cassazione immediato e limiti di deducibilità

    Il ricorso immediato presuppone la facoltà di appellare la sentenza di primo grado; se tale facoltà esiste ma non esercitata la Cassazione applica limiti di deducibilità e può operare la conversione in appello. Non era però il caso concreto, poiché il PM non aveva diritto di appellare.

  • art. 593 comma 2 cod. proc. pen.

    Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550

    Giustifica la mancata facoltà di appello del PM nella specie e la necessità di utilizzare il rimedio ex art. 608 c.p.p.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U, sent. 13681/2016; Sez. U, sent. 18891/2022; altre pronunce richiamate)

    La particolare tenuità richiede valutazione complessa e congiunta di tutti gli indicatori previsti dall'art. 133

    La Corte ha richiamato orientamenti consolidati: la valutazione della tenuità puo' richiedere l'indicazione solo degli elementi ritenuti rilevanti, ma non può limitarsi a considerazioni parziali o erronee; gli elementi contrastanti devono essere soppesati e motivati.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva e motivata delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo: non è sufficiente una valutazione parziale concentrata su un solo elemento.
  • Per la quantificazione del danno patrimoniale rileva il valore degli oggetti sottratti al momento della consumazione: recuperi successivi non azzerano retroattivamente l'entità del danno, sebbene possano essere considerati come condotte successive rilevanti ai fini della valutazione complessiva.
  • La presenza di più autori in concorso e la maggiore 'organizzazione' della condotta sono indici che possono incidere negativamente sulla valutazione della tenuità (aumentano la gravità e l'intensità del dolo) e devono essere esaminati e motivati.
  • I precedenti penali, specie se pertinenti rispetto al reato in esame, devono essere valutati quando si discute l'eventuale abitualità o la rilevanza negativa ai fini dell'applicazione di una causa di esclusione della punibilità.
  • Sul piano processuale, quando il pubblico ministero non ha diritto di appellare la sentenza di primo grado (sentenza inappellabile), il rimedio è il ricorso ex art. 608 c.p.p.; non va automaticamente convertito il ricorso in appello (art. 569) se mancano i presupposti.
  • Se la motivazione del giudice di merito è carente o si fonda su errori nella valutazione dei fatti e delle regole giuridiche rilevanti, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame limitato ai profili non adeguatamente trattati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.