Cassazione Civile, Ordinanza n. 20259/2025 del 19/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una lettore universitaria, inizialmente a termine, poi oggetto di accertamento giudiziale definitivo come rapporto a tempo indeterminato ab origine e di successiva transazione economica. Dopo l'entrata in vigore del CCNL dei collaboratori ed esperti linguistici, l'università applicò il nuovo trattamento economico, ritenuto dalla lavoratrice peggiorativo rispetto a quello derivante dalla transazione e, comunque, non conforme all'art. 36 Cost. La domanda della lavoratrice volta a conservare la retribuzione transattiva o ad ottenere un trattamento adeguato fu respinta nei precedenti giudizi, anche per difetto di prova dell'interesse ad agire. In un successivo giudizio la lavoratrice chiese il riconoscimento del trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito, sostenendo la rilevanza di principi eurounitari e di normativa sopravvenuta. In appello, dopo che il procedimento era stato convertito alla trattazione cartolare ex art. 221, comma 4, d.l. 34/2020 conv. in l. 77/2020, l'università si costituì solo il giorno fissato per l'udienza cartolare, depositando difese dopo la scadenza del termine per le note; la Corte d'appello decise immediatamente nel merito e rigettò l'appello. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato, con il primo e il terzo motivo, la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, sostenendo che la costituzione tardiva dell'appellata nel rito cartolare avrebbe dovuto comportare la concessione di un termine a difesa o comunque impedire la decisione immediata; con il secondo motivo ha censurato la condanna alle spese; con il quarto ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina del rito cartolare se intesa in senso non garantista; con il quinto ha riproposto il merito della pretesa economica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha ritenuto fondato il vizio di nullità della sentenza di appello per lesione del contraddittorio nella fase decisoria, poiché l'università aveva svolto difese tardive nel contesto della trattazione cartolare e la Corte d'appello aveva deciso senza consentire alla parte appellante di replicare o senza adottare i provvedimenti necessari a riequilibrare il contraddittorio. È stato rigettato il terzo motivo, perché la costituzione dell'appellata nel giorno dell'udienza cartolare non era di per sé irrituale e la tardività produceva soltanto le preclusioni proprie del rito, non l'invalidità della costituzione. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo, il quarto e il quinto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello in diversa composizione, affinché decida nuovamente la causa sanando il vizio processuale e regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
garantisce il principio del contraddittorio e del giusto processo anche nella trattazione cartolare.
art. 101 c.p.c.
impone il rispetto del contraddittorio prima della decisione, anche quando il processo si svolge senza udienza in presenza.
art. 436 c.p.c.
la tardiva costituzione dell'appellato comporta le preclusioni del rito, ma non impedisce in sé la difesa; il giudice deve però evitare compressioni del contraddittorio nella fase decisoria.
art. 221, co. 4, d.l. n. 34 del 2020 conv. in l. n. 77 del 2020
nel rito cartolare Covid consente la sostituzione dell'udienza con note scritte; la costituzione all'udienza ficta non è di per sé invalida, ma il giudice deve governare il processo per salvaguardare il contraddittorio.
art. 360 n. 4 c.p.c.
è il vizio processuale dedotto per la nullità del procedimento e della sentenza.
art. 36 Cost.
invocato come parametro di sufficienza e adeguatezza della retribuzione, ma il relativo profilo di merito è rimasto assorbito.
art. 181 c.p.c.
richiamato per analogia nel regime dell'udienza ficta e della mancata comparizione.
art. 127-ter c.p.c.
richiamato come regime successivo della trattazione scritta, utile a confermare l'esigenza di tutela del contraddittorio.
Massime di principio
- Nella trattazione cartolare sostitutiva dell'udienza, la costituzione della parte intimata o appellata nel giorno fissato per l'udienza ficta non è, di per sé, irrituale; la tardività rispetto al termine per le note produce le sole preclusioni processuali previste dal rito, non l'invalidità della costituzione.
- Quando una parte si costituisce tardivamente nel procedimento cartolare introducendo difese dopo la scadenza del termine per le note, il giudice deve adottare i provvedimenti idonei a evitare uno squilibrio del contraddittorio, in particolare consentendo repliche o rinviando la trattazione se necessario.
- La decisione immediata nel merito, resa senza mettere l'altra parte in condizione di replicare alle difese tardive dell'avversario, integra nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
- Nel rito cartolare, il corretto governo del processo spetta al giudice, che deve assicurare il pieno rispetto del contraddittorio anche in presenza di discipline emergenziali o di forme di trattazione scritta.
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