Sentenza n. 7658/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR per il Lazio, Sez. IV Quater, n. 7683/2025, che aveva annullato la comunicazione regionale dei quantitativi di riferimento individuali (QRI) per la campagna lattiera 2002-2003 e gli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Lombardia ha appellato la sentenza che aveva accolto il ricorso di un’azienda agricola contro la comunicazione regionale del 2 aprile 2002 relativa ai QRI per il 2002-2003, nonché contro decreti ministeriali e ulteriori atti di assegnazione. In primo luogo ha dedotto omessa pronuncia, erronea ricostruzione del provvedimento, difetto di istruttoria e travisamento: la comunicazione impugnata assegnava i quantitativi individuali e non determinava né imputava il prelievo supplementare, né disponeva la compensazione nazionale, intervenuta successivamente; pertanto, le pronunce eurounitarie sui criteri di compensazione e restituzione del prelievo non erano pertinenti. Ha aggiunto che la pronuncia del Tribunale UE richiamata dal TAR riguardava campagne successive e regioni diverse. In secondo luogo ha censurato la contraddittorietà della decisione sul difetto di legittimazione passiva di AGEA, sostenendo che, una volta esclusa la legittimazione dell’Agenzia, il TAR avrebbe dovuto esaminare nel merito la comunicazione regionale. Ha infine contestato la fondatezza delle censure originarie. La società agricola non si è costituita in appello e non ha riproposto i motivi di primo grado assorbiti dalla sentenza appellata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Ha ritenuto erroneo l’inquadramento della controversia: l’atto impugnato comunicava i QRI per la campagna 2002-2003 e non imputava prelievi né applicava le regole sulla riassegnazione delle quote inutilizzate o sulla restituzione prioritaria del prelievo, oggetto delle pronunce della Corte di giustizia richiamate dal TAR. Queste pronunce erano quindi irrilevanti rispetto alla controversia sull’assegnazione dei quantitativi individuali. Gli ulteriori motivi assorbiti in primo grado non sono stati riproposti dall’azienda in appello e, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., sono stati considerati rinunciati; il giudice d’appello non poteva esaminarli senza incorrere in ultrapetizione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 101, comma 2, c.p.a.
I motivi di ricorso assorbiti dal giudice di prime cure, ex articolo 101, comma 2 c.p.a., e non riproposti in appello devono intendersi rinunciati e non possano pertanto essere presi in considerazione dal giudice di secondo grado, pena il vizio di ultrapetizione della pronunzia.
I motivi assorbiti in primo grado devono essere riproposti in appello; in mancanza, si intendono rinunciati e il giudice di secondo grado non può esaminarli.
Massime di principio
- Il giudice d’appello non può fondare la decisione su motivi assorbiti in primo grado che la parte vittoriosa in primo grado non abbia riproposto ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.; tali motivi si intendono rinunciati e il loro esame determinerebbe ultrapetizione.
- La legittimità di una comunicazione di assegnazione dei quantitativi di riferimento individuali va valutata in relazione al suo effettivo contenuto: le pronunce eurounitarie sui criteri di compensazione del prelievo supplementare non sono pertinenti quando l’atto non imputa prelievi né applica le regole di compensazione o restituzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1793/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1799/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1217/2026 - Ancona, Sezione 2
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 2010/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 16629/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 16630/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →