Cassazione Civile, Sentenza n. 7803/2020 del 14/04/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente impugnò una cartella di pagamento di Euro 3.135.359,00 emessa dopo il passaggio in giudicato delle sentenze che avevano confermato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 1991 e 1992, con i quali erano stati rettificati i redditi di partecipazione del marito in alcune società di persone, dichiarati mediante dichiarazioni congiunte ai sensi della L. n. 114 del 1977. Respinto il ricorso in primo grado, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, confermò la decisione. La contribuente propose ricorso per cassazione con sei motivi: (1) denunciò l’erroneo richiamo, da parte della CTR, all’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ritenendolo inconferente; (2) lamentò un vizio motivazionale per avere la CTR escluso che la lesione del diritto di difesa potesse essere fatta valere nel giudizio contro la cartella; (3) contestò, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L. n. 114 del 1977, l’intestazione della cartella anche a suo carico; (4) sostenne che la solidarietà prevista dall’art. 17, comma 5, della stessa legge non si estendesse alle maggiori imposte accertate a carico del solo coniuge; (5) contestò la propria responsabilità per le sanzioni, invocando il principio di personalità della sanzione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 472 del 1997; (6) dedusse che, essendo state imposte e interessi iscritti a ruolo a carico del marito in via provvisoria per i due terzi del tributo, non fosse possibile iscrivere a carico della coobbligata una pretesa non ancora definitiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: il riferimento della CTR all’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992 era un mero refuso, poiché la regola applicata era quella dell’art. 19, comma 3, sull’impugnabilità degli atti per vizi propri. Il secondo motivo è inammissibile: la censura sollecitava una revisione della soluzione giuridica e non indicava un fatto storico decisivo nel senso richiesto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il terzo è infondato, perché la cartella era stata notificata alla contribuente quale condebitore solidale, oltre che al marito quale debitore principale. Il quarto e il quinto, esaminati congiuntamente, sono infondati: la responsabilità solidale prevista per i coniugi che presentano dichiarazione congiunta si estende anche alle maggiori imposte accertate a carico di uno solo e alle sanzioni, anche quando l’altro coniuge sia estraneo alla produzione dei redditi accertati. Il sesto motivo è inammissibile perché la questione relativa all’iscrizione provvisoria a ruolo non era stata dedotta nei gradi di merito; la ricorrente non aveva indicato l’atto processuale nel quale l’avrebbe sollevata. La Corte ha condannato la ricorrente a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
Dalla lettura della sentenza qui impugnata si evince con chiarezza che la CTR ha fatto riferimento al principio di impugnabilità degli atti impositivi per vizi propri, sancito dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, e che, per un mero refuso, privo di conseguenze sul piano giuridico, è stato indicato come “art. 18” anzichè (correttamente) come “art. 19”.
L’atto tributario può essere contestato nel relativo giudizio per i vizi propri; il richiamo erroneo all’art. 18 anziché all’art. 19 costituisce un refuso privo di conseguenze giuridiche quando la regola applicata è chiaramente quella corretta.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione, secondo la formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vigente ratione temporis, consiste nella “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.
Il motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto controverso e decisivo, inteso come accadimento o circostanza storico-naturalistica; non consente di chiedere alla Cassazione una nuova valutazione della soluzione giuridica adottata.
L. n. 114/1977, art. 17, comma 3
Nella specie non è ravvisabile alcuna violazione di legge, ascrivibile alla Commissione regionale e, prima ancora, all’Amministrazione finanziaria che, oltre a notificare la cartella al debitore principale ( S.), l’ha notificata alla moglie (odierna ricorrente), quale condebitore solidale.
La cartella può essere notificata al coniuge che, avendo presentato dichiarazione congiunta, è coobbligato solidale, oltre che al coniuge intestatario quale debitore principale.
L. n. 114/1977, art. 17, comma 5
Tale normativa è consolidatamente letta nel senso che, con la libera scelta di presentare la dichiarazione congiunta, i coniugi dichiaranti accettano anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell’istituto e, specificamente, sia quelli inerenti alla previsione della notifica degli atti impositivi al solo marito sia quelli concernenti le conseguenze (sostanziali e processuali) proprie delle obbligazioni solidali; ciò, fatta, tuttavia, salva (cfr. C. Cost., ord. 215/04) la possibilità per la moglie di contestare, nel merito, l’obbligazione del marito, entro i termini decorrenti dalla notifica dell’atto con il quale venga per la prima volta a conoscenza della pretesa tributaria nei confronti del coniuge, cui non è attribuita la legittimazione ad agire anche per il coniuge (cfr., tra le altre Cass. ord., 17160/14, 20857/10, 20709/07, 19896/06).
La scelta di presentare una dichiarazione congiunta comporta l’assunzione della responsabilità solidale e dei relativi effetti sostanziali e processuali. Il coniuge co-dichiarante può tuttavia contestare nel merito l’obbligazione dell’altro entro il termine decorrente dalla prima notificazione dell’atto con cui abbia conoscenza della pretesa; non può agire anche in nome dell’altro coniuge.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 5
Da tale premessa conseguono due corollari (…). In primo luogo, il corollario secondo cui la responsabilità solidale dei coniugi, che abbiano presentato “dichiarazione congiunta”, opera anche nel caso in cui il coniuge co-dichiarante sia estraneo alla produzione dei redditi accertati nei confronti del dichiarante (cfr. Cass. 9209/11) ed, addirittura, quando detti redditi siano provento di illecito penale da esso commesso (cfr. Cass. 19026/14).
Nel regime della dichiarazione congiunta, la solidarietà del coniuge co-dichiarante opera anche per le conseguenze sanzionatorie collegate ai redditi accertati a carico dell’altro coniuge, pur se il co-dichiarante è estraneo alla loro produzione.
D.Lgs. n. 602/1973, art. 11
Il sesto motivo è inammissibile.
La Corte non ha esaminato nel merito la questione dell’iscrizione provvisoria a ruolo, perché la relativa censura era nuova e non risultava proposta nei gradi di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con il primo motivo del ricorso (I. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)), la ricorrente si duole che la sentenza impugnata poggi su una norma – l’art. 18, cit. – del tutto inconferente rispetto alla fattispecie concreta ed estranea rispetto alla ratio decidendi della stessa pronuncia d’appello.
La disposizione è menzionata quale parametro dei motivi di violazione di legge; la Corte, tuttavia, risolve la censura constatando che il richiamo normativo errato della CTR era un refuso e non determinava violazione di legge.
art. 2697 c.c.
Il contribuente, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. 16/06/2017, n. 15029; 31/01/2006, n. 2140).
Non si tratta di un’applicazione dell’art. 2697 c.c.; il principio riportato concerne l’onere processuale di allegare e indicare dove una questione sia stata proposta nel giudizio di merito.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 18, comma 3
La CTR ha fatto riferimento al principio di impugnabilità degli atti impositivi per vizi propri, sancito dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, e che, per un mero refuso, privo di conseguenze sul piano giuridico, è stato indicato come “art. 18” anzichè (correttamente) come “art. 19”.
La Corte precisa che l’art. 18, comma 3, non è la norma applicata dalla CTR: il riferimento è un errore materiale, mentre la regola pertinente è quella dell’art. 19, comma 3.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Ciò premesso, in punto di diritto, nella fattispecie concreta non viene allegato alcun “fatto”, secondo l’accezione storico-naturalistica delineata dai succitati principi di diritto, ma si sollecita la Corte, in modo non consentito, alla revisione della soluzione giuridica adottata dalla Commissione regionale, che ha escluso che, nel giudizio d’impugnazione della cartella di pagamento, fosse configurabile una lesione del diritto di difesa della parte privata.
La censura motivazionale è inammissibile quando non individua un fatto storico-naturalistico decisivo e mira invece a ottenere una revisione della soluzione giuridica.
L. n. 114/1977, art. 17
Da tale premessa conseguono due corollari (…). In primo luogo, il corollario secondo cui la responsabilità solidale dei coniugi, che abbiano presentato “dichiarazione congiunta”, opera anche nel caso in cui il coniuge co-dichiarante sia estraneo alla produzione dei redditi accertati nei confronti del dichiarante (cfr. Cass. 9209/11) ed, addirittura, quando detti redditi siano provento di illecito penale da esso commesso (cfr. Cass. 19026/14).
La responsabilità solidale da dichiarazione congiunta non è limitata alle imposte risultanti dalla dichiarazione: si estende alle maggiori imposte accertate a carico di uno dei coniugi, anche se l’altro non ha prodotto i redditi cui si riferisce l’accertamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d’ufficio.
Il motivo di ricorso per cassazione non può introdurre questioni nuove non trattate nel giudizio di merito, salvo che siano rilevabili d’ufficio; chi deduce di avere già proposto la questione deve indicare l’atto processuale in cui l’ha fatto.
Massime di principio
- La responsabilità solidale prevista per i coniugi che presentano dichiarazione congiunta si estende alle maggiori imposte accertate a carico di uno solo dei coniugi, anche quando l’altro sia estraneo alla produzione dei redditi accertati, e comprende le conseguenze sanzionatorie considerate dalla disciplina applicabile.
- Il coniuge co-dichiarante può contestare nel merito l’obbligazione tributaria dell’altro entro il termine decorrente dalla notificazione dell’atto con cui venga per la prima volta a conoscenza della pretesa; la sua legittimazione non si estende all’azione in nome dell’altro coniuge.
- Il vizio motivazionale previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione ratione temporis esaminata, deve riferirsi a un fatto storico-naturalistico controverso e decisivo e non può essere utilizzato per sollecitare una diversa valutazione della soluzione giuridica adottata.
- Nel ricorso per cassazione non possono essere proposte per la prima volta questioni nuove non dedotte nel giudizio di merito e non rilevabili d’ufficio; chi sostiene di averle già sollevate deve indicare l’atto processuale in cui la deduzione è avvenuta.
- La cartella tributaria può essere notificata al coniuge co-dichiarante quale coobbligato solidale, oltre che al coniuge intestatario quale debitore principale.
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