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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02819/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di opere pubbliche eseguito da una società nei confronti di un Comune. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto alla società un residuo corrispettivo, ritenendo fondate varie riserve e anche alcune detrazioni operate in collaudo. In appello, però, la Corte territoriale ha riformato integralmente la decisione e ha rigettato la domanda dell’appaltatrice, valorizzando il principio per cui, in assenza di preventiva autorizzazione dell’ente appaltante e delle prescritte forme procedimentali, le varianti in corso d’opera non danno diritto a compensi ulteriori e non consentono neppure l’azione di indebito arricchimento. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione e lesione del giudicato interno, poiché la Corte d’appello avrebbe travolto anche un capo autonomo della sentenza di primo grado relativo a una detrazione di euro 3.104,49 non specificamente impugnata; 2) omesso esame di un fatto decisivo sulla medesima detrazione e mancato esame dell’eccezione di giudicato; 3) omesso esame di un altro credito di euro 5.514,27 riconosciuto in sede di collaudo provvisorio; 4) violazione delle norme sugli appalti pubblici e sulle varianti, sostenendo che le opere ulteriori non erano arbitrarie ma necessarie per errori progettuali, e che il direttore dei lavori avrebbe comunque autorizzato o tollerato le modifiche; 5) violazione dell’art. 2041 c.c., contestando l’esclusione dell’azione di arricchimento senza causa, sul presupposto che il Comune avesse tratto utilità dalle opere eseguite anche senza formale approvazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi: ha rilevato che la Corte d’appello aveva riformato integralmente la sentenza di primo grado pur in assenza di specifica impugnazione sul capo relativo alla detrazione di euro 3.104,49, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del giudicato interno; ha inoltre riscontrato l’omesso esame della questione relativa al credito di euro 5.514,27, sul quale la sentenza impugnata non aveva fornito alcuna motivazione effettiva. Sono stati invece dichiarati infondati il quarto e il quinto motivo, perché la giurisprudenza consolidata esclude, negli appalti pubblici, il diritto dell’appaltatore a compensi o indennità per varianti non autorizzate, anche sotto il profilo dell’arricchimento senza causa, salvo ricorrano condizioni eccezionali che nel caso concreto non risultavano integrate, essendo i lavori riconosciuti come necessari solo dal direttore dei lavori e non dall’amministrazione committente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte lo richiama per censurare l’estensione della decisione d’appello a un capo non specificamente impugnato, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del giudicato interno.

  • art. 134 d.p.r. n. 554/99

    È norma speciale sugli appalti pubblici che vieta all’appaltatore di introdurre variazioni o addizioni al progetto approvato se non disposte dal direttore dei lavori e preventivamente approvate dall’appaltante.

  • art. 1659 c.c.

    Richiamato come ulteriore base del principio per cui le modifiche non autorizzate non danno diritto al pagamento e possono imporre la rimessa in pristino.

  • art. 198 d.p.r. n. 554/99

    È evocato dalla ricorrente per sostenere che il collaudo può incidere sul destino delle lavorazioni non autorizzate, ma la Corte non ne trae un principio favorevole nel caso concreto.

  • art. 2041 c.c.

    La Corte esclude che l’azione di arricchimento senza causa possa essere utilizzata per ottenere compensi o indennizzi per varianti arbitrarie in appalto pubblico.

  • art. 342 l. n. 2248/1865, all. F

    È indicato come fonte del divieto generale di varianti non autorizzate nelle opere pubbliche e del correlato diniego di compensi ulteriori.

  • artt. 20 e ss. l. n. 109/1994

    Sono richiamati per affermare che le varianti devono essere approvate mediante regolare procedura di affidamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello il giudice non può riformare un capo autonomo della sentenza di primo grado che non sia stato specificamente impugnato, perché su tale capo si forma giudicato interno.
  • L’omesso esame di una domanda o di un credito già accertato in primo grado, ove dedotto come fatto decisivo e controverso, integra vizio di motivazione rilevante in cassazione.
  • Negli appalti pubblici le varianti o lavorazioni extra-contratto non previamente autorizzate non attribuiscono, di regola, alcun diritto a compensi aggiuntivi, salvo ipotesi eccezionali rigorosamente provate e riconosciute anche dall’amministrazione committente.
  • La mera iniziativa o autorizzazione del direttore dei lavori non equivale, di per sé, ad autorizzazione dell’ente appaltante se mancano i presupposti formali richiesti dalla disciplina pubblicistica.
  • L’azione di arricchimento senza causa non può essere usata per neutralizzare il divieto legale di compenso per varianti arbitrarie in un appalto pubblico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppaltoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaArricchimento senza causa

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