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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23883/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Si impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'incidente di esecuzione proposto da Simona Gerbi volto a far dichiarare l'omessa formazione del titolo esecutivo relativo al decreto penale di condanna n. 230/2023 del 18/07/2023. La ricorrente aveva depositato, entro i termini, un atto (12/09/2023) che la difesa aveva qualificato come opposizione al decreto penale ex art. 461 c.p.p.; il GIP ritenne invece che l'atto fosse mera nomina difensiva con procura affinchè il difensore "chieda e depositi istanza di opposizione a decreto penale" e non un rituale atto di opposizione, dichiarando il decreto esecutivo dal 16/09/2023.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (violazione dell'art. 666 c.p.p. riguardo all'omessa instaurazione del contraddittorio) e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ivrea, Ufficio GIP, in diversa persona, perché provveda nuovamente sull'istanza nel contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 666, comma 4 c.p.p. La Corte ha richiamato il principio del "favor impugnationis" e la regola per cui l'opposizione a decreto penale non richiede formule sacramentali: occorre verificare se dall'atto depositato risulti inequivocabilmente la volontà di sottoporre il decreto al sindacato giurisdizionale; se ciò non può essere accertato ictu oculi, deve essere dato luogo al contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    "per difetto delle condizioni di legge"; "mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi"

    Consente al giudice dell'esecuzione di pronunciare de plano l'inammissibilità solo quando la manifesta infondatezza derivi da un difetto di condizioni di legge immediatamente riscontrabile; in tutti gli altri casi è necessario esaminare l'istanza in camera di consiglio nel contraddittorio.

  • art. 461 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'opposizione a decreto penale di condanna; la Corte richiama che l'opposizione non richiede formule sacramentali, è sufficiente che risulti inequivocabilmente la volontà di impugnare.

  • art. 568 comma 5 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al principio che, indipendentemente dalla definizione formale data dalla parte, l'atto deve essere valutato nella sostanza per verificare se esprima la volontà di opporsi e di chiedere il rito abbreviato.

  • art. 623 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato in combinato disposto con l'art. 604 per motivare l'annullamento con rinvio in presenza di una causa di nullità.

  • art. 604 comma 4 cod. proc. pen.

    Norma collegata alla disciplina del rinvio per nuovo esame quando venga accertata una causa di nullità.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità: la Corte ha ritenuto applicabile la regola del rinvio quando si accerta una causa di nullità riconducibile a questa disposizione.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può decidere de plano soltanto se l'istanza è manifestamente infondata per un difetto di condizioni di legge immediatamente riscontrabile senza indagini; se è necessaria una valutazione dei fatti o un'interpretazione, va instaurato il contraddittorio.
  • Un atto depositato dalla parte deve essere valutato nella sostanza: l'opposizione a decreto penale non richiede formule formali, basta che l'intento di sottoporre il provvedimento al sindacato giurisdizionale risulti in modo inequivocabile dall'atto stesso.
  • In dubbio sulla natura impugnatoria di un atto (ossia quando non sia immediatamente evidente che manchino condizioni di legge), il giudice deve convocare le parti e decidere nel contraddittorio piuttosto che dichiarare d'ufficio l'inammissibilità.
  • In presenza di errori procedurali rilevanti del giudice dell'esecuzione (p.es. decisione de plano quando era necessario il contraddittorio), la via corretta è l'annullamento con rinvio per nuovo esame da parte di diverso magistrato.
  • Principio del "favor impugnationis": in caso di ambiguità, va agevolata la possibilità per la parte di ottenere il sindacato giurisdizionale sulle proprie doglianze, evitando formalismi che impediscano l'accesso al giudice.

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