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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24528/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego parziale di rimborso dell'IVA relativo all'anno 2007, richiesto da una società estera ai sensi dell'art. 38-ter del d.P.R. n. 633 del 1972. L'Ufficio aveva negato il rimborso con riferimento a prestazioni rese da società italiane, ritenendo che si trattasse di consulenze tecniche (valutazioni di performance e analisi di mercato) escluse dal campo IVA per difetto del requisito territoriale ex art. 7, comma 4, lett. d), d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente indetraibilità/rimborsabilità dell'imposta erroneamente addebitata in fattura. La CTR aveva invece qualificato tali prestazioni come servizi scientifici, connessi e strumentali ad attività di ricerca e sviluppo e finalizzati all'applicazione tecnica di scoperte scientifiche. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: (1) nullità della sentenza per carenza di motivazione, lamentando che la CTR non avesse adeguatamente spiegato la qualificazione delle prestazioni come scientifiche e non come consulenze tecniche; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 38-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che il rimborso dell'IVA indebitamente versata non spettasse al destinatario della prestazione, ma solo al prestatore, residuando per il committente soltanto un'azione civilistica di ripetizione d'indebito verso il fornitore.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR era presente ed esauriente, avendo indicato gli elementi di fatto posti a base della qualificazione delle prestazioni come attività scientifiche; ha inoltre osservato che la censura tendeva in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, inammissibile in sede di legittimità. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che il diritto al rimborso dell'IVA spettava alla società estera controricorrente in base all'art. 38-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, trattandosi di soggetto residente in altro Stato UE, non identificato e privo di rappresentante in Italia. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 38-ter d.P.R. n. 633 del 1972

    testo applicabile ratione temporis

    riconosce il diritto al rimborso dell'IVA al soggetto residente in altro Stato UE, non identificato e privo di rappresentante in Italia, per l'IVA pagata sui servizi acquistati

  • art. 7, comma 4, lett. d), d.P.R. n. 633 del 1972

    applicabile ratione temporis

    è richiamato dall'Amministrazione per sostenere l'esclusione dal campo IVA delle prestazioni qualificate come consulenze tecniche, per difetto del requisito territoriale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro evocato per denunciare la nullità/violazione di legge, ma la Corte rileva che la censura motivazionale è infondata e, in parte, inammissibile perché mira a riesaminare il fatto

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    norma processuale invocata per il vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi

  • art. 7 d.P.R. n. 633 del 1972

    norma richiamata unitamente all'art. 38-ter per la disciplina IVA delle prestazioni e del rimborso

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione sussiste solo quando la sentenza presenti un'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
  • Non è sufficiente, per cassare la sentenza, contestare sinteticità o non condividere la valutazione probatoria del giudice di merito, se la motivazione consente comunque di comprendere il percorso logico-giuridico seguito.
  • Quando la CTR qualifica una prestazione come scientifica sulla base di attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo finalizzate alla brevettabilità e alla concreta realizzazione industriale, tale accertamento di fatto non è sindacabile in cassazione come mera critica alla motivazione.
  • Ai fini del rimborso IVA previsto per soggetti non residenti, il diritto può essere fatto valere dal soggetto estero che ha sostenuto il costo dell'imposta sui servizi acquistati, se ricorrono i presupposti soggettivi e territoriali previsti dalla disciplina applicabile ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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