Sentenza n. 245/2026 - Latina, Sezione 2
per l’ottemperanza alle sentenze di questo Tribunale nn. 513/2016 e 243/2018 e/o per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Terracina in ordine alla conclusione del procedimento di stipulazione della convenzione urbanistica approvata con del. Cons.Com. n. 26/2018 e di rilascio dei titoli edilizi; nonché per la conseguente condanna del Comune alla sottoscrizione della convenzione urbanistica e al rilascio dei titoli edilizi, con nomina di un commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune di Terracina nell’esecuzione delle sentenze del TAR nn. 513/2016 e 243/2018, nella sottoscrizione della convenzione urbanistica approvata con delibera consiliare n. 26/2018 e nel rilascio del titolo edilizio
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore edilizio)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto in via principale l’ottemperanza alle sentenze del TAR nn. 513/2016 e 243/2018 e, in subordine o congiuntamente, la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune. La vicenda riguardava un progetto edilizio presentato ai sensi dell’art. 3-ter, comma 1, della l.r. Lazio n. 21/2009, relativo all’ampliamento di un fabbricato con cambio di destinazione d’uso residenziale. Dopo il diniego della conferenza di servizi, la sentenza n. 513/2016 aveva annullato l’esito negativo, riconoscendo la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina premiale e la pretesa sostanziale alla realizzazione del progetto. La successiva sentenza n. 243/2018, resa in ottemperanza, aveva ordinato al Comune di concludere il procedimento. Riconvocata la conferenza di servizi con esito positivo, il Consiglio comunale aveva approvato lo schema di convenzione urbanistica con delibera n. 26/2018, senza che il Comune procedesse alla sottoscrizione. La ricorrente ha dedotto l’inerzia e la violazione del giudicato, rappresentando di avere più volte trasmesso la documentazione richiesta e di avere anche dimostrato la disponibilità dei terreni da cedere per le opere di urbanizzazione. Il Comune ha sostenuto che la mancata stipula dipendeva dalla ricorrente, inizialmente priva della disponibilità dei terreni e poi inadempiente nella trasmissione della documentazione necessaria al permesso di costruire e all’approvazione del progetto esecutivo.
La decisione
Il TAR ha qualificato l’azione principalmente come giudizio di ottemperanza, ritenendo che la pretesa non riguardasse il semplice obbligo di concludere un procedimento ai sensi dell’art. 2 l. 241/1990, ma l’obbligo di dare attuazione a un’attività amministrativa già in larga parte conformata dal giudicato. Ha rilevato che la sentenza n. 513/2016 non aveva una portata meramente caducatoria, ma aveva riconosciuto i presupposti per la realizzazione del progetto e imposto un vincolo conformativo alla successiva attività amministrativa. Il Comune avrebbe dovuto eseguire il giudicato secondo correttezza e buona fede, evitando comportamenti elusivi o formalistici. Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondati gli ostacoli opposti dal Comune: la disponibilità dei terreni risultava dimostrata dal 28 giugno 2023; la cessione dei terreni era prevista contestualmente alla stipula della convenzione e non costituiva un adempimento preliminare; la documentazione necessaria al permesso di costruire era successiva alla stipula della convenzione, che ne costituiva il presupposto; l’approvazione del progetto esecutivo non aveva efficacia condizionante o bloccante, non essendo così previsto dalla convenzione; la ricorrente aveva comunque riscontrato le richieste di integrazione, mentre il Comune non aveva dato seguito alle ultime produzioni documentali. La condotta comunale è stata quindi ritenuta dilatoria, eccessivamente formalistica e lesiva dell’effettività del giudicato. Il ricorso è stato accolto: il Comune è stato ordinato a sottoscrivere la convenzione urbanistica e a rilasciare il titolo edilizio entro novanta giorni. È stato nominato, per l’eventuale perdurante inottemperanza, il Prefetto di Latina quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per un ulteriore termine di novanta giorni. Il compenso del commissario, liquidato in euro 2.000,00 salvo conguaglio, e le spese di lite, liquidate in euro 6.000,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato, sono stati posti a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ordinare al Comune l’integrale esecuzione delle sentenze passate in giudicato e per nominare il commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.
art. 2 l. 241/1990
Il TAR distingue l’obbligo generale dell’amministrazione di concludere il procedimento dall’obbligo, azionato nel caso concreto, di eseguire un’attività già conformata dal giudicato.
art. 3-ter, comma 1, l.r. Lazio n. 21/2009
Costituisce la disciplina regionale sulla base della quale il progetto edilizio della ricorrente era stato presentato e la cui applicabilità era stata riconosciuta dalla sentenza ottemperanda.
Massime di principio
- Quando il giudicato amministrativo non si limita ad annullare l’atto impugnato, ma riconosce i presupposti per il conseguimento del bene della vita e conforma la successiva attività amministrativa, la relativa pretesa deve essere azionata principalmente mediante giudizio di ottemperanza, anche se l’amministrazione mantiene formalmente un’attività procedimentale da completare.
- L’amministrazione è tenuta a eseguire il giudicato secondo correttezza e buona fede e non può utilizzare richieste documentali, adempimenti preparatori o interpretazioni formalistiche della disciplina applicabile per procrastinare indefinitamente l’attuazione della situazione sostanziale riconosciuta dalla sentenza.
- Quando una convenzione urbanistica costituisce il presupposto per il rilascio del permesso di costruire, la documentazione necessaria al titolo edilizio non può essere pretesa come condizione preliminare per la stipula della convenzione, salvo che ciò sia specificamente previsto dalla convenzione o da una disposizione applicabile.
- La cessione delle aree per opere di urbanizzazione prevista come contestuale alla stipula della convenzione urbanistica non può essere trasformata dall’amministrazione in un adempimento preliminare impeditivo della stipula stessa.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata l’inottemperanza dell’amministrazione, il giudice può assegnare un termine per l’esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte in caso di inutile decorso del termine.
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