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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20029/2021 del 14/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 ai fini IVA, IRAP e IRPEF, con cui l'amministrazione finanziaria aveva rettificato i ricavi applicando una percentuale di ricarico dell'80% sul costo del venduto. La CTP aveva rideterminato in parte i valori imponibili e aveva dato rilievo, ai fini IRPEF, all'adeguamento del contribuente agli studi di settore. La CTR, in parziale riforma, aveva ritenuto legittimo l'accertamento ma non il recupero IVA per un maggior importo, assumendo che il volume d'affari IVA dovesse essere determinato sulla base dei maggiori ricavi emersi in sede di adesione. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo: la CTR non avrebbe considerato che l'adeguamento agli studi di settore era avvenuto solo ai fini delle imposte dirette e non anche ai fini IVA; pertanto era erroneo utilizzare quell'adeguamento per escludere o ridurre il recupero IVA relativo ai ricavi non dichiarati.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che la CTR aveva omesso di considerare il fatto, oggetto di discussione tra le parti, che l'adeguamento agli studi di settore era avvenuto solo ai fini delle imposte dirette, sicché non poteva essere automaticamente valorizzato ai fini IVA. Ha inoltre rilevato che, essendo stato ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo fondato sulla condotta antieconomica, spettava al contribuente giustificare la propria condotta o fornire chiarimenti idonei. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti

    la censura è ammissibile quando il giudice di merito ometta di considerare un fatto storico decisivo che era stato specificamente discusso tra le parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, l'adeguamento agli studi di settore effettuato solo ai fini delle imposte dirette non può essere automaticamente esteso ai fini IVA, se dagli atti risulta che l'IVA sia stata accertata sulla base di un diverso e autonomo presupposto impositivo.
  • Se l'Ufficio fonda l'accertamento su elementi sintomatici di antieconomicità e l'accertamento analitico-induttivo è ritenuto legittimo, il contribuente deve fornire una spiegazione plausibile della propria condotta o chiarimenti idonei a superare la presunzione di maggiori ricavi non dichiarati.
  • Integra il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. l'omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti e che, se considerato, avrebbe potuto condurre a una diversa decisione sul prelievo fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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