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Ordinanza

Ordinanza n. 249/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso dal dirigente dello S.U.I. della Prefettura di Napoli con il quale si dispone la revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale.

Giustizia amministrativa202507378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale adottata dal dirigente dello Sportello unico per l'immigrazione della Prefettura di Napoli

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR ha esaminato l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. e ha ritenuto non comprovato che l'asseverazione prodotta dal ricorrente fosse stata redatta da un professionista abilitato, requisito espressamente richiesto anche per l'annualità 2021 dall'art. 44 del d.l. n. 73 del 2022. Il testo non espone ulteriori motivi di ricorso né la compiuta ricostruzione della vicenda amministrativa.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia della revoca. In particolare, la mancata prova della provenienza dell'asseverazione da un professionista abilitato impedisce, allo stato della fase cautelare, di ravvisare un fumus boni iuris sufficiente. Il Collegio ha richiamato, per un caso analogo, le argomentazioni del Consiglio di Stato contenute nella sentenza n. 1572 del 2025. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non sussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell'atto impugnato.

  • art. 44 d.l. n. 73/2022

    Richiede, anche per l'annualità 2021, che l'asseverazione sia prodotta da un professionista abilitato; il ricorrente non ha dimostrato il rispetto di tale requisito.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere negata quando il ricorrente non fornisca adeguata prova della sussistenza di un requisito documentale rilevante per la posizione azionata.
  • Quando la normativa richiede che un'asseverazione sia redatta o prodotta da un professionista abilitato, la parte che intende avvalersene deve dimostrare tale qualificazione; in mancanza, difetta un fumus boni iuris sufficiente per la tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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