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Ordinanza

Ordinanza n. 373/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione della Regione Lazio n. G15401 del 18 novembre 2025, recante “Procedura di gara aperta, suddivisa in 7 lotti, per la conclusione di Convenzioni Quadro, ai sensi dell’art. 1, comma 456, della L. n. 296/2006, per l’affidamento dei “Servizi di vigilanza armata e Guardiania per le Amministrazioni del territorio della Regione Lazio” indetta con determinazione n. G17928 del 16/12/2022. Presa d’atto dell’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione del Lotto n. 5 della Convenzione Quadro di cui alle determinazioni nn. G03890 del 06/04/2024 e G06518 del 29/05/2024. Risoluzione della Convenzione Quadro per il Lotto 5 e dei relativi contratti esecutivi. Avvio delle procedure per il subentro di nuovo Operatore Economico”;

Giustizia amministrativa202515622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione regionale di presa d'atto dell'annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione del lotto 5, risoluzione della convenzione quadro e dei contratti esecutivi e avvio delle procedure per il subentro di un nuovo operatore economico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la determinazione della Regione Lazio n. G15401 del 18 novembre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'atto disponeva, in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato n. 81114 del 20 ottobre 2025, la presa d'atto dell'annullamento dell'aggiudicazione del lotto 5 della convenzione quadro per i servizi di vigilanza armata e guardiania, la risoluzione della convenzione e dei contratti esecutivi e l'avvio delle procedure per il subentro di un nuovo operatore economico. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; risulta tuttavia che le ricorrenti contestavano l'efficacia della determinazione e ne chiedevano la sospensione, mentre l'amministrazione sosteneva la legittimità della preclusione alla prosecuzione del rapporto contrattuale in ragione della perdita dei requisiti di idoneità professionale accertata con la sentenza del Consiglio di Stato richiamata.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A una sommaria delibazione, ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché le ricorrenti non avevano dettagliato né allegato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla protratta esecuzione della determinazione impugnata. Il giudice ha inoltre rilevato che, sotto il profilo dell'interesse pubblico, la determinazione preclude legittimamente la prosecuzione del rapporto contrattuale con le ricorrenti, dichiarate prive dei requisiti di idoneità professionale richiesti dalla lex specialis con sentenza del Consiglio di Stato n. 81114 del 20 ottobre 2025. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 15 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    per la concessione della tutela cautelare è richiesto il periculum in mora

    La tutela cautelare è subordinata, tra gli altri presupposti, alla dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; la mancata allegazione e specificazione di tale pregiudizio giustifica il rigetto della domanda cautelare.

  • art. 1, comma 456, l. 296/2006

    È richiamato quale base normativa della procedura di gara per la conclusione delle convenzioni quadro, senza ulteriore interpretazione nella presente ordinanza.

Massime di principio

  • La domanda cautelare deve contenere una specifica allegazione e dimostrazione del pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato; una deduzione generica del danno non è sufficiente a integrare il periculum in mora.
  • In presenza di una precedente pronuncia giurisdizionale che abbia accertato la mancanza dei requisiti di idoneità professionale richiesti dalla lex specialis, l'amministrazione può legittimamente precludere, almeno nella fase cautelare, la prosecuzione del rapporto contrattuale con l'operatore privo dei requisiti, in considerazione dell'interesse pubblico alla corretta esecuzione del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEsecuzione del contratto pubblicoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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