Ordinanza n. 347/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Questore di Torino ha rigettato la domanda di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il diniego era fondato sulla ritenuta carenza della continuità dell’iscrizione anagrafica, poiché il ricorrente risultava cancellato per irreperibilità dal 31 gennaio 2024. Secondo l’amministrazione, tale circostanza avrebbe comportato la mancanza del requisito previsto dall’art. 16, comma 2, lettera c), del d.P.R. n. 394/1999, in contrasto con l’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente ha contestato la legittimità del diniego, deducendo in particolare che l’iscrizione anagrafica non costituisce requisito normativo per l’aggiornamento del titolo e producendo documentazione relativa allo svolgimento, per numerose annualità precedenti, di attività lavorativa in Francia e Germania, Stati dell’Unione europea nei quali il permesso di lungo soggiorno posseduto è complessivamente valido.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. ritenendo sussistente, nei limiti del sommario esame proprio della fase cautelare, il fumus boni iuris. In particolare, ha rilevato che l’iscrizione anagrafica non pare costituire un requisito normativamente previsto per l’aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e che, pertanto, il rigetto fondato sul solo dato della cancellazione per irreperibilità appare prima facie illegittimo. Il fumus è stato inoltre ravvisato nella documentazione attestante l’attività lavorativa svolta dal ricorrente in Francia e Germania, in relazione alla validità complessiva del permesso negli altri Stati dell’Unione europea. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha considerato che la perdurante efficacia del diniego comporterebbe la perdita di uno status spettante in via permanente, in assenza di ragioni di revoca. Il provvedimento impugnato è stato quindi sospeso ed è stata disposta la fissazione dell’udienza di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 16, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 394/1999
carenza del requisito di cui all’art. 16 co. 2 lett. c)
Il TAR rileva, in via cautelare, che l’iscrizione anagrafica non pare integrare un requisito normativamente previsto per l’aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
art. 9 d.lgs. n. 286/1998
in contrasto con il sovraordinato art. 9 del d. lgs. n. n. 286/1998
La Questura aveva ritenuto la domanda incompatibile con la disciplina dell’art. 9; il TAR, invece, ha ravvisato prima facie l’illegittimità del diniego fondato sul mero rilievo dell’irreperibilità anagrafica.
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La norma costituisce la base processuale per l’accoglimento della tutela cautelare, in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il rigetto dell’aggiornamento di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere fondato sul solo dato della cancellazione del richiedente dai registri anagrafici per irreperibilità, qualora l’iscrizione anagrafica non costituisca un requisito normativamente previsto per l’aggiornamento del titolo.
- La documentazione relativa allo svolgimento di attività lavorativa in altri Stati dell’Unione europea può concorrere a dimostrare, in sede cautelare, la persistenza della posizione sostanziale collegata a un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, quando il titolo conserva validità complessiva nell’ordinamento europeo.
- La perdita dello status derivante dal diniego di aggiornamento di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo integra un periculum in mora quando lo status spetta in via permanente, salvo l’esistenza di specifiche ragioni di revoca.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 1620/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 337/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 338/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 339/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 340/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 341/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →