Cassazione Penale, Sentenza n. 37662/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il riesame della custodia cautelare in carcere. Due motivi: (1) difetto assoluto di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di associazione di tipo mafioso (contestando la valorizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori, ritenute riferite a fatti 'molto risalenti', e l'interpretazione delle conversazioni intercettate, sostenendo che molte indicavano aspettative o disappunto verso il ricorrente e non la sua leadership); (2) difetto assoluto di motivazione e violazione di legge sulla qualificazione come estorsione di versamenti periodici dai gestori delle piazze di spaccio, sostenendo che si trattava di un "tributo di vassallaggio" o di un patto di adesione spontanea all'organigramma criminale e non di una coercizione ai sensi dell'art. 629 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Napoli avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi a carico del ricorrente per associazione mafiosa, valorizzando la precedente condanna, le dichiarazioni dei collaboratori (in particolare quelle di Salvatore Giuliano, non contestate nella loro valenza probatoria) e numerose intercettazioni che indicavano la perdurante operatività del clan e il ruolo di vertice del Mazzarella. Quanto al capo estorsivo, la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale secondo cui la condotta era estorsiva in ragione della violenza/coercizione dimostrata (anche da filmati) che aveva costretto la vittima a corrispondere la somma, escludendo la qualificazione come mero pagamento volontario per adesione al sistema. Conseguenze processuali: ricorso dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, condanna alla somma di Euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; disposizione di trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la richiesta di riesame: il ricorso originava da un'istanza di riesame ex art. 309 c.p.p. contro l'ordinanza di applicazione della misura cautelare.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento formale del ricorso per cassazione avanzato per vizio di motivazione; disciplina i casi in cui la Corte può esaminare l'impugnazione nella forma richiesta.
Sez. U., n. 11 del 22/03/2000 (orientamento giurisprudenziale)
"[I]'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato."
Principio richiamato dalla Corte: il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato al controllo della congruenza della motivazione e alla verifica di mancanza o manifesta illogicità; non compete alla Cassazione rivedere libero apprezzamento probatorio salvo tali limiti.
art. 273 e art. 274 cod. proc. pen.
Art. 273 (gravi indizi) e art. 274 (esigenze cautelari): la Corte ha richiamato che l'insussistenza di tali requisiti può essere rilevata in cassazione solo in presenza di specifiche violazioni di legge o di motivazione mancante o manifestamente illogica.
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione: la Corte ha condiviso la valutazione che, nel caso concreto, sussistessero gli elementi tipici (violenza o minaccia che costringe la vittima a compiere l'atto) e quindi la qualificazione come estorsione, distinguendo il caso dalla fattispecie di 'tributo' volontario o patto consapevole.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali: applicata per il rigetto del ricorso in cassazione.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai fini delle conseguenti determinazioni (comma 1-ter e 1-bis richiamati).
Massime di principio
- In materia di misure cautelari per reati associativi, la Corte di legittimità permette di trarre gravi indizi sia da precedenti condanne e dal ruolo assunto in seno al sodalizio sia da elementi nuovi (dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni) purché la motivazione del giudice di merito sia congrua e non manifestamente illogica.
- Le valutazioni sul contenuto delle intercettazioni sono questione di fatto riservata al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione che le recepisce è assente o manifestamente illogica.
- La mera alternativa interpretativa del ricorrente (proporre una diversa lettura di provvedimenti o conversazioni già valutate) non è sufficiente in cassazione: bisogna dimostrare specifiche carenze logiche o giuridiche nella motivazione.
- Sui pagamenti periodici o "tributi" in ambito criminale: occorre distinguere tra versamenti frutto di un accordo/adesione consapevole (che possono configurare una diversa dinamica rispetto all'estorsione) e pagamenti imposti tramite violenza o minaccia, che costituiscono estorsione ai sensi dell'art. 629 c.p.; la presenza di coercizione concreta (anche filmata) rafforza la qualificazione estorsiva.
- Chi impugna in Cassazione deve contestare puntualmente la motivazione del giudice di merito; ricostruzioni alternative prive di indicazione di manifesta illogicità sono di norma inammissibili.
- La prova audiovisiva e la convergenza con le dichiarazioni di collaboratori costituiscono elementi di notevole forza probatoria nel valutare la perdurante partecipazione e il ruolo di vertice in un'associazione criminosa.
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