Ordinanza n. 398/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale da una sede di servizio alla Legione Carabinieri Toscana, per l’impiego quale addetto presso una Stazione Carabinieri
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ne ha disposto il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di ricorso, ma dà atto che la valutazione cautelare riguarda i fatti posti a fondamento del trasferimento e la peculiare natura del provvedimento di incompatibilità ambientale.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. A un primo sommario esame, salva ogni ulteriore valutazione nella fase di merito, il ricorso non è apparso assistito da evidenti profili di fondatezza, avuto riguardo ai fatti che hanno condotto all’adozione del trasferimento e alla peculiare natura del provvedimento. Sono stati quindi ritenuti insussistenti i presupposti cautelari previsti dall’art. 55 c.p.a. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese della fase cautelare in favore delle amministrazioni resistenti, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ritenuto, pertanto, di respingere l’istanza cautelare per insussistenza dei presupposti di cui all’art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata negata perché, nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, non sono emersi evidenti profili di fondatezza del ricorso e non risultavano integrati i presupposti richiesti dalla norma.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate negli atti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La disposizione è richiamata, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a un primo sommario esame e salva la successiva cognizione di merito, il ricorso non presenti evidenti profili di fondatezza.
- Nel valutare la domanda cautelare contro un trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale di un appartenente all’Arma dei Carabinieri, il giudice deve considerare sia i fatti posti a fondamento del provvedimento sia la peculiare natura dell’atto.
Come è indicizzato
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