Cassazione Penale, Ordinanza n. 00737/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo sulla pretesa illegalità della pena era generico e nuovo rispetto ai motivi di appello, quindi non deducibile per la prima volta in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per guida in stato di ebbrezza ex art. 186 cod. strada. Nel ricorso per cassazione ha dedotto un motivo in punto di illegalità della pena, ritenuto dalla Corte manifestamente inammissibile perché del tutto generico e perché non dedotto in appello; in appello, infatti, erano state sollevate questioni solo sulla responsabilità e sull'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
norma incriminatrice richiamata quale titolo del reato di guida in stato di ebbrezza oggetto di conferma di responsabilità
art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
il motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile perché generico e non devoluto con i motivi di appello
art. 131-bis c.p.
richiamato solo per indicare che in appello era stata chiesta la valutazione della particolare tenuità del fatto, non oggetto del motivo di ricorso dichiarato inammissibile
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte censure nuove rispetto a quelle dedotte in appello, salvo i casi consentiti dalla legge; il motivo nuovo e generico è inammissibile.
- La deduzione di illegalità della pena deve essere specifica e puntuale; una doglianza formulata in termini generici non consente il sindacato di cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono ragioni di esonero, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00687/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00688/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00689/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00690/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00691/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00692/2026 del 09/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →