Sentenza del 20/07/2016 n. 84 - Comm. Trib. Prov. Lodi
NOTIFICA - Ricorso-reclamo - Notifica a mezzo pec - Ammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione tramite PEC è stata ritenuta ammissibile. La decisione si fonda sulla particolare natura del ricorso-reclamo, che mira innanzitutto a sollecitare un riesame amministrativo, e sull'equipollenza tra notificazione a mezzo posta e notificazione tramite PEC prevista dall'art. 48, comma 2, del d.lgs. 82/2005, ossia il Codice dell'amministrazione digitale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata l'ammissibilità del ricorso-reclamo notificato all'ufficio tramite posta elettronica certificata (PEC), sostenendo implicitamente che tale modalità non fosse idonea a perfezionare la notificazione dell'atto.
Norme richiamate
Art. 17-bis del d.lgs. 546/1992
Disciplina il ricorso-reclamo tributario, avente anche la funzione di attivare un riesame preventivo in sede amministrativa. La sua particolare natura contribuisce a rendere ammissibile la notificazione tramite PEC.
Art. 48, comma 2, del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)
Stabilisce l'equipollenza della trasmissione mediante PEC alla notificazione a mezzo posta, consentendo di riconoscere alla PEC efficacia equivalente, sotto il profilo notificatorio, a quella della posta tradizionale.
Massime di principio
- Quando la legge non esclude espressamente la PEC e l'atto è trasmesso con modalità idonee a garantirne invio, ricezione e integrità, la notificazione tramite PEC può essere considerata valida.
- Per gli atti con funzione anche amministrativa o deflattiva, come il ricorso-reclamo tributario, deve essere valorizzata la finalità sostanziale dell'atto, evitando formalismi che ne compromettano il riesame.
- L'equiparazione normativa tra PEC e notificazione postale può consentire di ritenere ammissibile la notifica digitale agli uffici pubblici, purché siano rispettati i requisiti tecnici e le ricevute attestino correttamente l'invio e la consegna.
- In situazioni analoghe è comunque necessario verificare la normativa vigente al momento della notifica, l'indirizzo PEC ufficiale del destinatario, i termini processuali e la disponibilità delle ricevute di accettazione e consegna.
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