Cassazione Penale, Sentenza n. 9206/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/06/2023 che aveva rigettato il riesame del decreto del Gip del 07/06/2023 che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (diretta o per equivalente) del presunto profitto dei reati connessi al traffico di stupefacenti, quantificato in euro 4.284.700,00. Il ricorrente deduceva: (1) omissione o apparente motivazione in ordine alla sussistenza del "periculum in mora"; (2) carenza di motivazione sui criteri di quantificazione dell'importo oggetto di sequestro e conseguente violazione dei parametri di proporzionalità e adeguatezza, rilevando che il profitto era stato calcolato su un periodo in cui egli non era ancora parte del sodalizio (apporto effettivo marzo-agosto 2022).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Potenza: (a) l'annullamento è motivato dalla mancata e insufficiente motivazione circa la concretezza e l'attualità del "periculum in mora" (la sola affermazione della fungibilità del denaro non è sufficiente); (b) l'ordinanza è altresì annullata limitatamente alla determinazione dell'importo del profitto confiscabile, perché il Tribunale aveva applicato in modo meccanico il principio di responsabilità solidaristica senza spiegare come al ricorrente potesse essere imputato un profitto conseguito in periodi anteriori alla sua partecipazione; rinvio per nuova valutazione conforme ai principi esposti (motivazione specifica sul periculum e nuova quantificazione del profitto in rapporto al contributo temporale e causale del ricorrente).
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione anche in ordine al "periculum in mora": il giudice deve spiegare perché non sia possibile attendere la decisione definitiva e indicare le ragioni concrete e attuali del pericolo di dispersione dei beni
art. 240 c.p.
Definisce le categorie di beni confiscabili; tuttavia la semplice confiscabilità del bene non esime il giudice dall'onere di motivare il pericolo di dispersione quando si dispone il sequestro preventivo ai fini della confisca
art. 73 e art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Prevedono, in determinati casi, la confisca obbligatoria del prezzo/profitto del reato in materia di stupefacenti; ma la natura obbligatoria della confisca non elimina l'obbligo motivazionale del sequestro preventivo che la anticipa
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama il principio di motivazione degli atti giurisdizionali; utilizzato dal ricorrente per censurare l'omessa/insufficiente motivazione sul periculum e sulla quantificazione del profitto
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge in caso di mancanza o apparente motivazione delle decisioni di riesame delle misure cautelari reali
Sez. U. sent. n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Principio guida: anche nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca il giudice deve motivare il "periculum in mora"; la sola dichiarazione di confiscabilità non basta; va valutata l'esigenza anticipatoria e la proporzionalità della misura
Giurisprudenza su confisca per equivalente e responsabilità solidale (es. Sez. U. n. 26654/2008; Sez. 3, n. 8785/2019)
Il profitto dell'associazione è il complesso dei vantaggi derivanti dai reati fine e può essere sequestrato ai fini di confisca per equivalente; se non è possibile individuare la quota individuale, il sequestro può essere disposto per l'intero importo anche nei confronti di ciascun concorrente, ma ciò richiede adeguata motivazione e non può essere applicato meccanicamente quando il profitto è prodotto in periodi anteriori all'ingresso del singolo
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2 c.p.p.) richiede sempre una motivazione specifica e attuale sul "periculum in mora"; non è sufficiente limitarsi a rilevare la confiscabilità del bene o la sua fungibilità
- La sola natura fungibile del bene (es. denaro) non sostituisce l'obbligo di dimostrare concretamente e temporalmente il rischio di dispersione o di reimpiego che giustifichi l'anticipazione della misura ablativa
- Nelle vicende di confisca per equivalente collegata ad associazione per delinquere, il profitto è il risultato complessivo dei reati fine e può essere imputato secondo il principio di solidarietà; tuttavia, se è possibile individuare la quota riconducibile al singolo, il giudice deve quantificarla e motivarla; non è ammessa una imputazione globale senza spiegazioni evidenti
- La proporzionalità e la gradualità sono criteri essenziali: il sequestro non deve eccedere quanto necessario a garantire l'effettività della futura confisca e deve rispettare i diritti di proprietà e di iniziativa economica
- In presenza di critiche sulle date di effettiva partecipazione dell'indagato, il giudice deve collegare causalmente il contributo temporale dell'indagato alla produzione del profitto o motivare perché, nonostante ciò, sia legittimo sequestrare l'intero importo
- In casi simili, utile per il difensore: contestare la genericità delle motivazioni sul periculum, richiedere la specificazione dei fatti posti a fondamento del rischio di dispersione e chiedere la ricalcolo/limitatio del profitto in relazione al contributo temporale e causale del singolo indagato
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