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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24517/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento notificati per le annualità 2009-2012 ad una associazione culturale e ai suoi associati. In un precedente giudizio di merito, la sentenza n. 65/2020 della Commissione tributaria regionale della Sardegna aveva annullato gli avvisi nei confronti degli associati e aveva confermato quelli nei confronti dell'associazione solo limitatamente all'IRAP. Dopo il passaggio in giudicato, gli interessati avevano versato in pendenza di lite le imposte nella misura di due terzi ex art. 68, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546/1992 e, ritenendo di avere diritto alla ripetizione dell'eccedenza versata, avevano attivato il procedimento di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992, previa messa in mora dell'Amministrazione. La CTR, con la sentenza impugnata, aveva accolto il ricorso per ottemperanza e condannato l'Agenzia delle entrate. L'Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 36 e 70 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., assumendo che il giudice dell'ottemperanza avesse reso una motivazione solo apparente e avesse travalicato i limiti del giudizio; 2) violazione delle medesime norme e dell'art. 132 c.p.c. per erronea interpretazione della sentenza ottemperanda e per omessa necessaria attività interpretativa del giudicato, con censura rivolta anche al raccordo tra dispositivo e motivazione della sentenza da eseguire. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: la motivazione della sentenza di ottemperanza non era apparente; il giudice aveva correttamente letto il giudicato nel suo complesso e non aveva ecceduto i limiti dell'ottemperanza; inoltre, la pretesa dell'Amministrazione di far valere in quella sede questioni su IVA, compensazioni e rideterminazioni del debito avrebbe richiesto un accertamento eccedente il perimetro del giudicato e, in ogni caso, questioni di eventuale contrasto o omissione della sentenza originaria andavano fatte valere con impugnazione tempestiva della sentenza n. 65/2020, non in sede di ottemperanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha escluso sia il vizio di motivazione apparente sia il denunciato travalicamento del perimetro del giudizio di ottemperanza. Ha ritenuto che la CTR avesse correttamente individuato il contenuto precettivo del giudicato e potesse adottare i provvedimenti necessari all'esecuzione, senza poter però riaprire questioni già coperte da giudicato o richiedere nuovi accertamenti sul controcredito erariale. L'Agenzia è stata quindi condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 68, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come base del versamento eseguito in pendenza di lite dai contribuenti; il testo lo indica quale meccanismo di pagamento provvisorio poi rilevante ai fini della pretesa restitutoria.

  • art. 70, d.lgs. n. 546/1992

    comma 2; comma 5; comma 7; comma 9; comma 10

    disciplina il giudizio di ottemperanza tributaria; il giudice deve attenersi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tener conto della motivazione; il ricorso per cassazione contro la sentenza resa ex comma 7 è ammesso solo per inosservanza delle norme sul procedimento, ma tale nozione comprende anche gli altri errori in procedendo e il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare il giudicato.

  • art. 36, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente quale parametro della nullità per motivazione apparente o mancante.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato come norma sul vizio processuale dedotto in cassazione.

  • art. 69, r.d. n. 2440 del 1923

    cosiddetto "fermo amministrativo"

    la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il fermo amministrativo può essere esercitato nel giudizio di cognizione, ma non nel giudizio di ottemperanza per far valere una compensazione civilistica non già accertata.

  • art. 27, numero 4, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054

    richiamato in chiave storica dalla Corte costituzionale per descrivere l'origine del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando il giudice non indica gli elementi posti a base della decisione oppure non svolge una disamina logico-giuridica che consenta il controllo del ragionamento decisorio; non basta, invece, una motivazione sintetica o per relationem se dal complesso della decisione è ricostruibile il percorso argomentativo.
  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice deve interpretare il giudicato e può integrare il dictum solo entro i confini segnati dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza da eseguire; non può riaprire il merito né introdurre nuovi accertamenti incompatibili con il comando definitivo.
  • L'eventuale errore della sentenza passata in giudicato deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione; non è consentito utilizzare l'ottemperanza per correggere, aggirare o reinterpretare in modo sostanziale il giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza non è consentito dichiarare estinto per compensazione il credito riconosciuto al contribuente se ciò richiede l'accertamento del controcredito dell'Amministrazione in ordine a sussistenza, liquidità ed esigibilità, salvo che la compensazione sia già incontestata o fondata su un credito a sua volta coperto da giudicato.
  • La sentenza resa all'esito dell'ottemperanza è impugnabile in cassazione nei limiti dell'inosservanza delle norme sul procedimento, nozione che comprende anche l'omesso o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare correttamente il giudicato da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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