Cassazione Civile, Ordinanza n. 21706/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia riguarda un giudizio di equa riparazione ex l. n. 89/2001 relativo a un processo amministrativo perento nel 2011. Dopo un precedente giudizio di legittimità che aveva escluso la rilevanza della mancata istanza di prelievo ai fini del computo della durata irragionevole, la Corte di appello, in sede di rinvio, ha liquidato all’istante un indennizzo di euro 4.200 e ha posto a carico dell’Amministrazione, per la fase di rinvio, euro 915 per compensi e euro 27 per esborsi, escludendo però la remunerazione della fase istruttoria. Inoltre ha compensato integralmente le spese dei due precedenti gradi di giudizio. La parte privata ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) ha contestato la compensazione totale delle spese dei precedenti gradi, deducendo che essa sarebbe stata disposta senza gravi ed eccezionali ragioni; (2) ha censurato la liquidazione delle spese del giudizio di rinvio per mancata inclusione del compenso relativo alla fase istruttoria, ritenuta dovuta. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto che la compensazione integrale delle spese dei due precedenti gradi fosse priva di adeguato fondamento giuridico, perché l’accoglimento solo parziale della domanda non discendeva dalla mera applicazione di un diverso moltiplicatore annuo, ma dal fatto che il giudice quantifica d’ufficio l’indennizzo; ha inoltre escluso che potesse giustificare la compensazione l’incidenza della sentenza della Corte costituzionale n. 34/2019. Ha invece ritenuto non corretta la tesi della violazione dell’art. 336 c.p.c. invocata dalla ricorrente, chiarendo che fase monitoria e fase di opposizione nel procedimento ex l. n. 89/2001 costituiscono un unico grado di merito. Sul secondo motivo, la Corte ha affermato che la fase istruttoria è ineludibile anche solo per l’esame degli scritti o documenti prodotti dalle altre parti, sicché la relativa voce di compenso deve essere necessariamente riconosciuta. La sentenza impugnata è quindi stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio per il riesame delle spese.
Norme richiamate
art. 92, comma 2, c.p.c.
nella versione vigente nel 2010
la compensazione totale delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni, non ravvisabili nel caso di mero scostamento tra indennizzo richiesto e indennizzo liquidato o nell’incidenza di una successiva pronuncia della Corte costituzionale.
art. 336 c.p.c.
non impedisce la rideterminazione globale della ripartizione delle spese all’esito dell’accoglimento parziale dell’opposizione nel procedimento ex l. n. 89/2001, poiché fase monitoria e opposizione appartengono a un unico grado di merito.
art. 91 c.p.c.
le spese della fase di rinvio devono essere liquidate includendo le voci spettanti per tutte le fasi effettivamente svolte, compresa quella istruttoria.
art. 2233, comma 2, c.c.
il compenso al difensore deve essere determinato tenendo conto dell’attività effettivamente svolta, senza escludere la fase istruttoria quando essa risulti comunque espletata.
art. 4, comma 5, lett. c), d.m. 55/2014
la fase istruttoria è ineludibile e si considera svolta anche per il solo esame degli scritti o documenti prodotti dalle altre parti, con conseguente diritto alla relativa remunerazione.
d.m. 55/2014
viene richiamato per la liquidazione dei compensi professionali, con riconoscimento della voce relativa alla fase istruttoria.
d.m. 37/2028
richiamato nel ricorso quale fonte regolamentare insieme al d.m. 55/2014; dal testo non emerge alcuna specifica interpretazione della Corte.
L. 89/2001
il procedimento di equa riparazione si articola in una fase monitoria e in una fase di opposizione che, ai fini della ripartizione delle spese, si collocano all’interno di un unico grado di merito.
Corte cost. 34/2019
la pronuncia costituzionale non costituisce di per sé ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione, la compensazione integrale delle spese non può essere giustificata dal solo fatto che il giudice liquidi un indennizzo inferiore a quello richiesto, quando lo scostamento dipenda dalla valutazione officiosa del periodo di durata irragionevole e non da un effettivo accoglimento solo parziale della domanda.
- La rideterminazione dell’indennizzo operata dal giudice d’ufficio non trasforma automaticamente la domanda in una soccombenza reciproca tale da fondare la compensazione delle spese.
- La fase monitoria e la fase di opposizione del procedimento ex l. n. 89/2001 costituiscono un unico grado di giudizio di merito; pertanto, la ripartizione delle spese va valutata unitariamente e non come se si trattasse di due gradi distinti.
- Ai fini della liquidazione dei compensi professionali, la fase istruttoria è dovuta ogni volta che vi sia stato esame di scritti o documenti prodotti dalle parti, anche in assenza di attività istruttoria in senso stretto.
- La mancata liquidazione della voce relativa alla fase istruttoria integra errore di diritto quando l’attività, secondo i parametri forensi applicabili, risulti inevitabilmente svolta.
- Una successiva pronuncia della Corte costituzionale che estenda, anche in misura limitata, il periodo indennizzabile non costituisce automaticamente una ragione 'grave ed eccezionale' per compensare le spese del giudizio.
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