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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7146/2022 del 01/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 11/05/2021 che aveva rigettato la richiesta di concessione della detenzione domiciliare per la pena residua risultante da un cumulo; unico motivo di ricorso in Cassazione: violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 47-ter O.P. La difesa contestava che il Tribunale non avesse considerato che il Rapone era sottoposto agli arresti domiciliari dal novembre 2019, né valutato specificamente e unitariamente il comportamento complessivo del detenuto, che avrebbe mostrato osservanza delle prescrizioni e che le violazioni contestate (due allontanamenti brevi, definiti dalla difesa come episodici e finalizzati a portare fuori il cane) erano giustificate; inoltre si lamentava l'assenza di una prognosi sulla capacità della detenzione domiciliare di prevenire il rischio di recidiva e di favorire il reinserimento sociale, nonché la mera richiamata della gravità del reato senza una valutazione più approfondita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua e sufficiente la valutazione del Tribunale di Sorveglianza secondo la quale le due trasgressioni agli arresti domiciliari, la gestione superficiale e autonoma del regime domiciliare, la verosimile manomissione dell'orologio di casa per giustificare una violazione e la gravità e la ripetizione temporale dei reati commessi dal Rapone (reati con violenza sulla persona, consumati in un arco ristretto) configuravano una persistente pericolosità che escludeva la sussistenza dei presupposti per la concessione della detenzione domiciliare. Il ricorso è stato dunque rigettato come inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro tremila ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47-ter Ordinamento Penitenziario

    La norma che disciplina i presupposti per le misure alternative alla detenzione è stata interpretata nel senso che il giudice deve accertare la mancanza dei requisiti concreti per la detenzione domiciliare quando emergono violazioni del regime, segni di incapacità a gestire la misura e persistente pericolosità. La Corte ha ritenuto che, alla luce delle condotte e della gravità dei reati, non sussistessero gli elementi per la concessione della misura alternativa.

  • art. 616, comma 1, codice di procedura penale

    Norma che dispone, in caso di inammissibilità del ricorso per Cassazione, l'obbligo di condanna al pagamento delle spese processuali e la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, salvo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La Corte ha applicato tale disposizione ritenendo non sussistenti elementi esimenti e fissando la somma in euro tremila.

  • Costituzione/Corte Costituzionale, richiamo sent. n. 186/2000

    Richiamata dalla Corte come orientamento secondo cui, per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, devono sussistere elementi chiari e specifici; in mancanza di tali elementi la sanzione pecuniaria è applicabile.

Massime di principio

  • Violazioni anche brevi delle prescrizioni degli arresti domiciliari possono essere valutate come rilevanti se collegate a condotte ingannevoli o a manomissioni atte a eludere il controllo, riducendo la probabilità di ottenere misure alternative.
  • La gravità e la ripetizione temporale dei reati che hanno condotto alla condanna pesano fortemente nella valutazione della 'pericolosità persistente' e possono giustificare il rifiuto della detenzione domiciliare anche se il periodo di carcerazione precedente o gli adempimenti sotto misura sembrano favorevoli.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è necessario sollevare questioni di diritto e non solo censure di fatto: ricorsi che ripropongono valutazioni probatorie o di merito rischiano l'inammissibilità.
  • Per ottenere una misura alternativa è utile produrre elementi probatori concreti e documentati che dimostrino il reale cambiamento, l'assenza di pericolosità e l'idoneità della misura a favorire il reinserimento; giustificazioni sommarie o contraddette da informative investigative sono difficili da ribaltare.
  • Quando si contesta un'ordinanza motivata sul presupposto della pericolosità, è fondamentale confutare specificamente gli elementi di fatto utilizzati dal giudice (segnalazioni di polizia, circostanze delle violazioni, elementi indiziari di manomissione) e non limitarsi a generiche affermazioni di buona condotta.

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