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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30466/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna di una imputata per tentato furto aggravato, relativo al prelievo di quattordici prodotti cosmetici del valore complessivo di euro 258,12 da un supermercato, con tentativo interrotto prima dell'uscita dal varco senza acquisti. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) vizio di motivazione e difetto della condizione di procedibilità, sostenendo che la querela mancante o comunque invalida, poiché nel fascicolo vi sarebbe un atto di una sola pagina privo di sottoscrizione e un altro atto privo di riferimenti al fatto e alla procura speciale; 2) vizio di motivazione per mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, assumendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a valorizzare il valore dei beni senza considerare il tentativo e l'integrale restituzione della merce; 3) vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria, lamentando che il diniego fosse fondato solo sui precedenti penali della stessa indole e che non fosse stata adeguatamente svolta la valutazione prognostica richiesta dall'art. 20-bis c.p., anche in relazione alle capacità reddituali dell'imputata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché agli atti risultava una querela formale, presentata da un soggetto munito di procura speciale della società offesa, contenente l'istanza di punizione per i fatti contestati e regolarmente sottoscritta, dunque idonea a integrare la condizione di procedibilità. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che l'attenuante del danno di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva del danno criminale e, nel tentato furto, una prognosi ex ante del valore del bene oggetto di sottrazione, mentre la restituzione della refurtiva è solo un post factum irrilevante ai fini dell'attenuante. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che la sostituzione della pena ex art. 20-bis c.p. è rimessa alla discrezionalità del giudice e che il diniego può essere adeguatamente motivato sulla base di elementi dai quali desumere il rischio di inadempimento delle prescrizioni e la propensione alla recidiva; nel caso concreto la Corte di appello aveva motivato richiamando precedenti condanne della stessa imputata. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva del danno nella sua globalità; nel tentato furto il valore del bene va valutato ex ante e la restituzione della refurtiva costituisce un post factum non rilevante.

  • art. 20-bis c.p.

    L'applicazione delle pene sostitutive è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che deve verificare se vi siano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute; il controllo di legittimità riguarda la congruità della motivazione sul diniego.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Ai fini della validità della querela è sufficiente che il querelante, anche tramite procuratore speciale, manifesti l'istanza di punizione per un fatto-reato comunque individuabile; non occorrono ulteriori dettagli o descrizioni circostanziate, purché l'atto sia riferibile al fatto contestato e regolarmente sottoscritto.
  • Nel valutare l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità occorre avere riguardo al danno criminale complessivo e, nei delitti tentati, la prognosi sul pregiudizio va compiuta ex ante in base al valore del bene che sarebbe stato sottratto se il reato fosse consumato.
  • La restituzione della refurtiva, quando intervenga dopo la condotta, non incide sulla valutazione del danno ai fini dell'art. 62, n. 4, c.p., perché costituisce un fatto successivo al perfezionamento della condotta rilevante.
  • La sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva non è automatica: il giudice deve formulare una prognosi negativa o positiva sulla capacità dell'imputato di rispettare le prescrizioni, potendo valorizzare precedenti specifici o elementi che rivelino il rischio di recidiva o di inadempimento.
  • Il controllo della Cassazione sul diniego di pena sostitutiva è limitato alla verifica della presenza di una motivazione congrua e non può risolversi in una nuova valutazione di merito; le condizioni economiche dell'imputato rilevano solo se il giudice ritenga in astratto praticabile la sostituzione.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniRiti alternativi
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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