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Sentenza

Sentenza del 23/11/2020 n. 1325 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Successione - atto impositivo - notifica a uno solo dei coeredi - nullità - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso d'appello del Comune è stato rigettato; la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso dell'erede (annullando gli avvisi di accertamento) è stata confermata. L'appellante è stata condannata al pagamento di €300,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune notificava avvisi di accertamento T.A.R.I. per il 2014 e 2015 intestati al defunto G.S. ma consegnati soltanto a N.A.M. in qualità di erede. La questione è se la notifica ad uno solo dei molteplici coeredi sia valida. Il Collegio ha ritenuto che, trattandosi di più eredi succeduti per successione mortis causa, l'obbligazione tributaria si fraziona pro quota tra gli aventi causa e la notifica deve rispettare le regole dettate dall'art. 65, comma 2, D.P.R. 600/1973: se gli eredi hanno comunicato generalità e domicilio fiscale gli atti devono essere notificati personalmente e nominativamente a ciascun erede; se non hanno comunicato, gli atti indirizzati al dante causa possono essere notificati nell'ultimo domicilio ma devono essere diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente e sono efficaci solo nei confronti degli eredi che, almeno 30 giorni prima, non abbiano fatto la comunicazione. La notifica ad un solo erede, senza osservare questi presupposti, è causa di nullità insanabile dell'avviso.

Norme richiamate

  • art. 65, comma 2, D.P.R. 600/1973

    L'articolo impone agli eredi di comunicare agli uffici le proprie generalità ed il domicilio fiscale; se comunicato, gli atti devono essere notificati personalmente e nominativamente agli eredi; se non comunicato, gli atti intestati al dante causa possono essere notificati nell'ultimo domicilio dello stesso ma devono essere diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente e saranno efficaci nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione.

    La norma stabilisce regole vincolanti sulla destinataria e modalità della notifica degli atti tributari in presenza di successione: la mancata osservanza comporta nullità della notifica e dell'atto impositivo.

  • Cass. sez. civ., ordinanza n. 8213/2014

    Riferimento giurisprudenziale che afferma la nullità dell'avviso di accertamento notificato ad uno solo degli eredi.

    La Corte di cassazione ha ritenuto che la notifica ad un solo coerede, in presenza di più eredi, sia inidonea a far sorgere l'obbligo verso tutti, confermando l'impostazione che non si tratta di litisconsorzio necessario ma di obbligazione frazionata e solidale tra gli eredi.

Massime di principio

  • La notifica di un atto impositivo relativa a debiti del de cuius inviata ad un solo coerede è viziata da nullità quando non siano rispettate le regole dell'art. 65 DPR 600/73; pertanto gli enti impositivi devono verificare l'esistenza di più eredi e la loro eventuale comunicazione.
  • Se gli eredi hanno comunicato generalità e domicilio fiscale, ogni atto deve essere notificato personalmente e nominativamente a ciascun erede: la notifica ad uno solo non produce effetto per gli altri.
  • Se gli eredi non hanno comunicato i dati, l'amministrazione può notificare al domicilio del defunto ma deve indirizzare l'atto agli eredi collettivamente e in maniera impersonale; anche in questo caso la procedura è vincolante e la sua inosservanza determina nullità.
  • La situazione non costituisce litisconsorzio necessario tra eredi e Ufficio, ma rileva la solidarietà/obbligazione frazionata: ogni coerede è titolare di una quota del debito e la corretta notificazione è requisito essenziale per attivare l'azione esecutiva nei confronti degli eredi.
  • Per l'amministrazione fiscale: prima di notificare, accertare lo stato successorio e richiedere o attendere la comunicazione degli eredi per evitare nullità; per l'erede: la mancata comunicazione non preclude l'efficacia della notifica se gli atti sono indirizzati correttamente e rispettano i termini previsti dalla norma.
  • La nullità della notifica per vizio relativo a destinatari/forme è spesso insanabile e porta all'annullamento dell'atto impositivo; la giurisprudenza è coerente nel ritenere tali vizi rilevanti e decisivi.

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