Cassazione Penale, Sentenza n. 15430/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura custodiale in carcere. I motivi principali: (1) omesso o tardivo avviso al difensore di fiducia dell'udienza di convalida dell'arresto — con conseguente nullità dell'interrogatorio di garanzia e del provvedimento coercitivo; (2) mancata valutazione positiva delle esigenze cautelari e richiesta di applicazione della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, anche alla luce del fatto che la pena definitiva potrebbe non superare i tre anni. In sede di cassazione si denunciava altresì vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non fondata la censura sull'avviso al difensore, poiché risulta documentato che l'avvocato fu personalmente avvisato telefonicamente alle ore 00:45 della fissazione dell'udienza per le ore 10:00, con metodo ritenuto adeguato dalla giurisprudenza. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato che non sono stati allegati fatti nuovi o modificativi tali da mutare il quadro e ha condiviso la valutazione del Tribunale sullo spiccato pericolo di recidiva, desumibile dalle modalità della condotta e dai precedenti. Inoltre, essendo il ricorrente già definitivamente condannato per il reato di evasione (sentenza irrevocabile del 28/12/2017), opera il divieto assoluto di concessione degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 284, comma 5-bis c.p.p., che prevale su eventuali limiti di pena ai fini dell'applicabilità di misure meno afflittive. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 450, comma 5 cod. proc. pen.
La notifica al difensore della data fissata per l'udienza (giudizio direttissimo) si considera rispettata anche se effettuata a mezzo telefono da un ufficiale di polizia giudiziaria, purché l'avviso sia stato ricevuto personalmente dal difensore e risultino elementi di riscontro (verbale, deposizione dell'ufficiale).
art. 284, comma 5-bis cod. proc. pen.
Prevede il divieto assoluto di concedere gli arresti domiciliari al condannato per il reato di evasione determinando una presunzione di inaffidabilità che esclude la discrezionalità del giudice nella scelta della misura; tale divieto prevale su altre disposizioni che possano favorire misure meno afflittive.
art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen.
Disciplina che limita l'applicabilità della custodia in carcere quando il giudice ritiene che la pena non sarà superiore a tre anni; la Corte ha osservato che questa disposizione è comprimibile dall'art. 284, comma 5-bis quando opera il divieto assoluto per condanna per evasione.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020
Consente il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti secondo le norme emergenziali, fatto registrato nel procedimento di cassazione in esame.
Ordinanza Corte Cost. n. 130 del 2003
Richiamata per confermare la legittimità costituzionale della norma che vincola il potere discrezionale del giudice nella scelta della misura cautelare (ossia la possibilità per il legislatore di prevedere, in termini generali e non irragionevoli, divieti o presunzioni che limitano la discrezionalità giudiziale).
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 12252 del 19/01/2005 (Stramaglia)
Sostiene il principio secondo cui, nel giudizio direttissimo successivo all'arresto in flagranza, l'avviso telefonico al difensore è valido se il pubblico ufficiale depone conformemente e l'avviso è ricevuto personalmente dal difensore; non è necessaria conferma tramite telegramma.
Massime di principio
- L'avviso telefonico dell'udienza di convalida al difensore, adeguatamente documentato e ricevuto personalmente, è valido e non determina nullità dell'interrogatorio di garanzia o del provvedimento coercitivo.
- Per ottenere la revoca o la sostituzione di una misura custodiale già applicata è necessario allegare fatti nuovi o elementi modificativi che giustifichino una diversa valutazione delle esigenze cautelari; la mera reiterazione degli stessi argomenti è inidonea.
- La condanna definitiva per il reato di evasione attiva, ai sensi dell'art. 284, comma 5-bis c.p.p., crea un divieto assoluto alla concessione degli arresti domiciliari: il giudice non ha discrezionalità in merito quando sussiste tale causa ostativa.
- Il divieto di cui all'art. 284, comma 5-bis prevale sulle norme che in astratto favorirebbero misure meno afflittive basate sulla entità prevedibile della pena (es. art. 275, comma 2-bis).
- In sede di legittimità la Corte non riesamina in concreto motivazioni adeguatamente argomentate dal giudice di merito se il ricorso si limita a riproporre le medesime censure già esaminate e respinte; ciò può portare all'inammissibilità del ricorso.
- Quando si contesta la regolarità dell'avviso al difensore, è importante disporre di prove documentali o deposizioni che dimostrino la mancata ricezione o l'impossibilità di partecipare; l'assenza di tali elementi rende difficile la contestazione.
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