Sentenza n. 1821/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari, del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n. 676, emanato in data 27/10/2025 dall'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (studente straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba. Le censure, ritenute fondate dal TAR, riguardavano la valutazione del requisito economico necessario per l'ingresso in Italia. In particolare, l'Amministrazione avrebbe valutato la disponibilità economica sulla base di un'imprecisata e indeterminata capienza patrimoniale, anziché applicare la soglia prevista dalla disciplina vigente per i mezzi economici di sussistenza durante il primo anno accademico. La parte ricorrente contestava inoltre l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione, anche perché la documentazione prodotta dimostrava la disponibilità dei mezzi necessari e perché i redditi degli altri familiari, pur non computabili direttamente ai fini del superamento della soglia, avrebbero dovuto essere considerati per valutare l'effettività e la solidità della provvista. Il TAR ha inoltre rilevato che l'Amministrazione non aveva eseguito il riesame disposto nella fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha deciso la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso, annullando il diniego del visto. Il giudice ha ritenuto fondati i profili relativi alla valutazione del requisito economico. La disponibilità economica deve essere verificata alla luce della soglia normativa prevista per i mezzi di sussistenza durante il primo anno del corso di studi, pari a euro 534,41 mensili e a euro 6.947,33 annuali secondo la disciplina richiamata, e non sulla base di una generica esigenza di dimostrare un'indeterminata capienza patrimoniale. È sufficiente dimostrare la possibilità di mantenersi nel primo anno, anche considerando la possibilità di svolgere un'attività lavorativa regolare a tempo parziale. L'accertamento dei mezzi di sostentamento per gli anni successivi spetta alla Questura in sede di rinnovo del permesso di soggiorno. I redditi degli altri familiari, pur non essendo direttamente computabili per il superamento della soglia, devono essere considerati nella valutazione dell'effettività e solidità della provvista economica. Nel caso concreto, l'istruttoria e la motivazione sull'insussistenza del requisito economico sono state ritenute insufficienti. Ha inoltre rilevato l'omesso riesame da parte dell'Amministrazione, circostanza valutabile ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00, oltre accessori di legge, per spese e competenze di giudizio.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione della causa con sentenza semplificata, previa audizione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 64, comma 4, c.p.a.
La mancata esecuzione del riesame disposto nella fase cautelare è stata valorizzata dal giudice nella decisione di merito.
lett. B), punto 15, Allegato A, d.i. n. 850/2011
Individua i mezzi economici di sussistenza da dimostrare per il rilascio del visto, secondo la disciplina richiamata dal giudice.
punto 2, parte II, Circolare MIUR 15 aprile 2025
Tali mezzi sono quantificati nell’importo di euro 534,41 al mese per ogni mese di durata dell’anno accademico, pari ad euro 6.947,33 annuali
Fissa la soglia economica di riferimento per i mezzi di sussistenza dello studente internazionale durante l'anno accademico 2025-2026.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati insieme alla normativa nazionale a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel valutare il requisito economico per il rilascio di un visto d'ingresso per motivi di studio, l'Amministrazione deve applicare la soglia dei mezzi economici di sussistenza prevista dalla disciplina vigente e non può sostituirla con una generica richiesta di dimostrazione di un'indeterminata capienza patrimoniale.
- Per il rilascio del visto per motivi di studio è sufficiente che lo straniero dimostri di poter provvedere al proprio mantenimento durante il primo anno del corso; la verifica dei mezzi di sostentamento relativi agli anni successivi spetta alla Questura in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.
- I redditi dei familiari dello studente, pur non essendo direttamente computabili per il superamento della soglia minima dei mezzi di sussistenza, devono essere considerati dall'Amministrazione per valutare l'effettività e la solidità complessiva della provvista economica.
- Il diniego del visto per insufficienza dei mezzi economici è illegittimo quando l'istruttoria e la motivazione non confrontano adeguatamente la documentazione prodotta con la soglia normativa applicabile.
- L'Amministrazione consolare deve dare esecuzione al riesame disposto nella fase cautelare; l'omesso riesame può essere valorizzato dal giudice nella decisione di merito ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
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