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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33262/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 26 gennaio 2026, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di minaccia grave, aggravata dall'uso di un coltello. Il primo motivo contestava la responsabilità per i fatti, sollecitando una diversa valutazione del materiale probatorio. Il secondo e il terzo motivo riguardavano l'aggravante dell'arma e il conseguente regime di procedibilità, censurando le valutazioni compiute dal giudice di merito. Un ulteriore motivo investiva il trattamento sanzionatorio, compresa la determinazione della pena e il riconoscimento o il trattamento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che le doglianze richiedessero una rivalutazione di merito delle prove e delle scelte discrezionali del giudice, già adeguatamente e logicamente motivate nelle sentenze di primo e secondo grado, lette unitariamente in quanto fondate sul medesimo percorso argomentativo e sulla stessa base probatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo adeguata, logica ed esaustiva la motivazione della sentenza impugnata sia quanto alla ricostruzione probatoria e all'affermazione di responsabilità, sia quanto alla qualificazione giuridica del fatto, all'aggravante dell'uso dell'arma, al regime di procedibilità, alla dosimetria della pena e alle circostanze attenuanti generiche. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    La condanna riguardava il reato di minaccia grave; il testo non indica espressamente il comma applicato.

  • art. 612, comma 2, c.p.

    Il riferimento alla minaccia grave e all'aggravamento connesso all'uso di un coltello è compatibile con la contestazione indicata nel testo, ma il comma non è riportato espressamente nella decisione.

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per censure dirette a ottenere una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, nonché di valutazioni discrezionali adeguatamente motivate.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che, sotto la veste di censura alla motivazione o alla responsabilità, sollecita una diversa valutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito, quando la motivazione risulti esaustiva, logica e coerente.
  • Quando la sentenza di primo grado e quella di appello seguono un analogo percorso logico-argomentativo e si fondano sulla medesima piattaforma probatoria, possono essere lette unitariamente ai fini della verifica della motivazione della decisione impugnata.
  • Sono inammissibili le censure che mirano a sostituire in cassazione le valutazioni discrezionali del giudice di merito sull'applicazione di un'aggravante, sul regime di procedibilità o sulla determinazione della pena, se tali valutazioni sono adeguatamente e logicamente motivate.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMinacceImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale

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