Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 44/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, n. 255 del 20 giugno 2024

Giustizia amministrativa202500882

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, n. 255 del 20 giugno 2024, relativa al beneficio della Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, n. 255 del 20 giugno 2024, passata in giudicato il 21 marzo 2025. Tale sentenza aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, condannando il Ministero all'adozione degli atti necessari a consentirne il godimento. Nonostante la notificazione del titolo alla sede reale dell'amministrazione il 7 ottobre 2024 e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'amministrazione al pagamento della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l'esecuzione del titolo giudiziale. Ha ordinato al Ministero dell'istruzione e del merito di dare integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, compiendo ogni adempimento necessario e corrispondendo le somme dovute. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio; il commissario dovrà intervenire entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessata, successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Collegio ha inoltre ritenuto giustificata, in ragione del ritardo dell'amministrazione, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., da applicarsi dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario. È stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio riconosciuto alla ricorrente dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice consente di proporre il giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    La norma fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure conseguenti.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una penalità di mora; nel caso concreto essa è stata applicata, a fronte del ritardo ministeriale, in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione non esegue un titolo giudiziale passato in giudicato e sono decorsi i termini dilatori previsti per l'esecuzione nei suoi confronti, il creditore può ottenere l'ottemperanza mediante ordine giudiziale di adempimento entro un termine assegnato dal giudice.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare nell'esecuzione in caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, individuandone i compiti e il termine per l'intervento.
  • Il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato può giustificare la condanna alla penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.; la penalità può decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.
  • La nomina del commissario ad acta e la penalità di mora possono essere disposte congiuntamente per assicurare l'effettività dell'esecuzione del giudicato, senza che la previa nomina del commissario richieda un ulteriore giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.