Sentenza del 08/04/2021 n. 1828 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Attività istruttoria - Fattispecie penalmente rilevante - Rileva - Raddoppio termini accertamento - Consegue - Violazioni Irap - Reato tributario - Non rilevanza - Ente impositore - Distinto accertamento - Mancata formazione - Rileva - Termine quinquennale accertamento - Compiuto decorso - Potere impositivo Irap - Intervenuta decadenza - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto che, non essendo le violazioni Irap riconducibili a reato tributario, il raddoppio dei termini per l'accertamento non si applica all'Irap. Poiché l'ente impositore non ha formato e notificato un autonomo atto impositivo Irap entro il termine quinquennale, è intervenuta la decadenza della potestà impositiva e il contributo non poteva più essere legalmente richiesto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Nel corso di attività istruttoria è emersa una fattispecie penalmente rilevante. La questione è se il raddoppio dei termini di accertamento, previsto in presenza di attività investigative penali, si estenda anche alle violazioni Irap. La decisione chiarisce che le violazioni Irap non configurano reato tributario; pertanto il raddoppio dei termini non opera per l'Irap e l'Amministrazione deve adottare e notificare un atto impositivo autonomo entro il termine quinquennale ordinario di accertamento per evitare la decadenza del potere impositivo.
Norme richiamate
d.P.R. 600/1973, art. 43
L'art. 43 disciplina il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di attività istruttorie con rilievo penale; la sentenza interpreta che tale raddoppio opera solo per violazioni che costituiscono reato tributario e non si estende alle violazioni Irap.
Cass. 9314/20
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio che le violazioni Irap non configurano reato tributario e che, di conseguenza, l'Amministrazione deve notificare autonomo atto Irap entro il termine quinquennale; altrimenti interviene la decadenza.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento legato ad attività istruttorie/penali si applica soltanto alle imposte per le quali le condotte perseguite penalmente costituiscono reato tributario; imposte non rientranti in tale nozione (es. Irap) non beneficiano del raddoppio.
- Per imposte come l'Irap, quando sorgono indagini penali su fatti diversi, l'Amministrazione deve comunque adottare un atto impositivo autonomo e notificarlo entro il termine quinquennale ordinario per evitare la decadenza del potere impositivo.
- Il contribuente può opporsi validamente a pretese Irap notificate oltre il quinquennio: decorso il termine ordinario senza notifica autonoma, l'azione dell'ente è estinta per decadenza.
- In fase istruttoria, è fondamentale valutare caso per caso se la fattispecie ricade nel novero dei reati tributari; in caso negativo bisogna separare le posizioni impositive e rispettare i relativi termini di accertamento.
- Per l'Amministrazione: quando emergono profili penali, predisporre tempestivamente atti distinti per le imposte non penalmente rilevanti e curarne la notifica entro i termini ordinari; per il contribuente: verificare sempre la natura della violazione prima di riconoscere l'applicazione del raddoppio dei termini.
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