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Ordinanza

Ordinanza n. 81/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di archiviazione della richiesta di primo ingresso emesso dalla Prefettura di Napoli in data 18 Ottobre 2025; di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202507279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di archiviazione della richiesta di primo ingresso emesso dalla Prefettura di Napoli il 18 ottobre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di archiviazione della richiesta di primo ingresso, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità, ma riferisce che, successivamente, il ricorrente ha presentato all'amministrazione un'istanza di riesame, documentando l'avvenuta stipula del contratto di lavoro.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza, ma ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Il provvedimento impugnato è apparso legittimamente adottato sulla base degli elementi acquisiti al procedimento al momento della sua adozione. Tuttavia, il ricorrente ha prodotto documentazione relativa alla stipula del contratto di lavoro nell'ambito di un'istanza di riesame, che dovrà essere valutata dall'amministrazione. Il rigetto cautelare è stato quindi disposto facendo salvo il dovuto riesame amministrativo alla luce della nuova documentazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata e respinta in assenza dei presupposti per la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, sulla base degli elementi acquisiti al momento dell'adozione, l'atto appaia legittimo e non risultino integrati i presupposti cautelari.
  • Il rigetto della domanda cautelare non impedisce che l'amministrazione debba procedere al riesame dell'atto quando l'interessato abbia presentato una specifica istanza e prodotto documentazione sopravvenuta rilevante, quale quella attestante la stipula di un contratto di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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