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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18961/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Venezia chiedendo la cassazione per due motivi principali: (1) violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 89 c.p., sostenendo che la Corte d'appello ha errato nel non riconoscere le attenuanti generiche, avendo confuso la valutazione della capacità mentale (già rilevata ai fini della diminuzione ex art. 89 c.p.) con le precarie condizioni di vita che potevano invece essere valutate come attenuanti generiche; (2) violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p., deducendo che la Corte d'appello, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, ha applicato d'ufficio una misura di sicurezza personale (la libertà vigilata), incidendo in peius rispetto alla sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto non sussistere violazione di legge: la Corte d'appello ha valutato come irrilevanti per l'attribuzione delle attenuanti generiche gli elementi addotti dalla difesa, avendo già considerato le condizioni mentali ai fini della diminuzione ex art. 89 c.p., e il ricorrente non ha contestato la logica della motivazione. Sul secondo motivo la Cassazione ha richiamato il principio che la reformatio in pejus opera quando in appello viene applicata una misura di sicurezza non prevista in primo grado; nel caso concreto la Corte d'appello, riducendo la pena a meno di due anni, ha sostituito la misura disposta in primo grado (espulsione) con la libertà vigilata, non costituendo questa una misura più grave rispetto all'espulsione e quindi non violando il divieto previsto dall'art. 597, comma 3, c.p.p. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato pronunciato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Norma che individua il reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado; la sentenza di merito ha confermato la responsabilità ai sensi di tale norma.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Rinvio alla disciplina delle circostanze attenuanti e della determinazione della pena; la Corte d'appello ha valutato che gli elementi prospettati non integravano le attenuanti generiche oltre quanto già considerato.

  • art. 89 cod. pen.

    Previene la diminuzione della pena per incapacità di intendere e di volere o per infermità mentale; la Corte d'appello aveva già ridotto la pena sulla base delle condizioni mentali, sicché quella valutazione è stata ritenuta distinta e assorbente rispetto alla richiesta di attenuanti generiche.

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce il divieto di reformatio in pejus in appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero; la Corte ha ritenuto che la sostituzione dell'espulsione con la misura della libertà vigilata non costituisce peggioramento rispetto alla misura disposta in primo grado, per cui non si è configurata una riforma in peius.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'ambito dei motivi di ricorso; il ricorso è stato esaminato nei limiti delle censure esercitate come previsto dalla normativa sulle impugnazioni.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Disciplina la trattazione scritta del procedimento in Cassazione durante il periodo emergenziale; il procedimento è stato trattato per iscritto conformemente alla norma in assenza di richiesta di discussione orale.

Massime di principio

  • La Corte può valutare separatamente la diminuzione per infermità mentale ex art. 89 c.p. e l'eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche; il riconoscimento dell'una non obbliga il riconoscimento automatico dell'altra se il giudice ritiene gli elementi insufficienti.
  • Il divieto di reformatio in pejus (art. 597 c.p.p.) tutela l'imputato contro un peggioramento della sua posizione in appello quando il pubblico ministero non impugna; tuttavia non ogni cambiamento della misura di sicurezza costituisce un peggioramento: occorre comparare la gravità delle misure tra loro.
  • La sostituzione di una misura (es. espulsione) con una misura personale di sicurezza (es. libertà vigilata) non è automaticamente più grave; la valutazione va fatta caso per caso confrontando natura, durata e conseguenze pratiche delle misure.
  • Se la difesa vuole che particolari condizioni personali o di vita siano valorizzate come attenuanti generiche, è necessario fornire al giudice argomentazioni e prove chiare sulla loro significatività e distinzione rispetto ad altre circostanze rilevate (es. infermità mentale).
  • In Cassazione, la correttezza logico-giuridica della motivazione di merito è spesso decisiva: se il ricorrente non contesta la logicità della valutazione del giudice, le censure di merito per violazione di legge rischiano di essere rigettate.

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