Sentenza n. 2498/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione Quinta ter, 23 maggio 2025, n. 9965, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro l’annullamento d’ufficio di una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici e la conseguente richiesta di restituzione dei titoli di efficienza energetica, regolando le spese di lite
Esito
Favorevole al resistente (gestore energetico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato la sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione sulle spese di lite. Sosteneva che la mancata riunione di più procedimenti connessi, tutti originati dal medesimo provvedimento plurimo di annullamento di diverse richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici, avesse determinato un’indebita moltiplicazione delle spese. Deduceva la violazione degli artt. 43, comma 3, e 70 c.p.a., assumendo che i procedimenti avrebbero dovuto essere riuniti, anche considerando l’omogeneità dei motivi e la successiva impugnazione, con motivi aggiunti, del rigetto dell’istanza di riesame relativa a tutte le richieste.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Ha affermato che la riunione di ricorsi connessi prevista dall’art. 70 c.p.a. costituisce una facoltà discrezionale e organizzativa del giudice, finalizzata a esigenze di economia processuale, e non un obbligo. La mancata riunione è normalmente insindacabile in appello, salvo ipotesi di abnormità, palese arbitrio o rapporto di pregiudizialità talmente stretto da impedire la decisione separata delle cause; tali condizioni non ricorrevano. La scelta di instaurare procedimenti distinti era inoltre riconducibile alla stessa appellante, che aveva inizialmente frazionato l’impugnazione del provvedimento plurimo mediante autonomi ricorsi straordinari, poi trasposti davanti al TAR. L’omogeneità dei motivi e la presentazione di motivi aggiunti non imponevano la riunione, né il mancato esercizio del relativo potere comportava nullità processuali. Il Collegio ha inoltre chiarito che la mancata riunione non costituisce parametro assoluto per la liquidazione delle spese: il giudice dispone di ampia discrezionalità, incontrando il limite del divieto di condannare la parte vittoriosa o di adottare statuizioni abnormi, manifestamente irrazionali o illogiche. Poiché nei giudizi di primo grado era stato applicato il principio della soccombenza, non era necessaria una motivazione specifica sull’entità delle spese. La società appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 3.500 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 43, comma 3, c.p.a.
«lo strumento dei motivi aggiunti c.d. impropri costituisce una alternativa [...] alla presentazione di ricorso separato»
La proposizione di motivi aggiunti impropri è alternativa al ricorso separato; il ricorso separato non determina, per vizio di forma, l’inammissibilità e può comportare la riunione, ma il mancato esercizio del potere di riunione non comporta nullità, salvo un rapporto di pregiudizialità tra le cause.
art. 70 c.p.a.
La riunione dei ricorsi connessi è una facoltà discrezionale del giudice, non un obbligo, e la relativa scelta ha natura ordinatoria e organizzativa. Essa è normalmente insindacabile in appello, salvo abnormità, palese arbitrio o una pregiudizialità incompatibile con la decisione separata.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la riunione di ricorsi connessi ai sensi dell’art. 70 c.p.a. è una facoltà discrezionale del giudice, rimessa a valutazioni di opportunità ed economia processuale, e non costituisce un obbligo neppure in presenza di connessione soggettiva od oggettiva.
- La decisione di riunire o non riunire ricorsi connessi ha natura ordinatoria e organizzativa ed è normalmente insindacabile in appello; il sindacato è ammissibile soltanto in presenza di abnormità, palese arbitrio o di un rapporto di pregiudizialità così stretto da rendere impossibile la decisione separata delle cause.
- La scelta processuale della parte di proporre ricorsi separati, anziché utilizzare motivi aggiunti impropri contro atti sopravvenuti o connessi, può essere valorizzata nel valutare gli effetti della frammentazione processuale, ma non trasforma in obbligatoria la riunione dei procedimenti.
- Il mancato esercizio del potere di riunione non determina nullità processuali, salvo che sussista un rapporto di pregiudizialità tale da impedire la trattazione separata delle cause.
- La liquidazione delle spese di giudizio rientra nell’ampia discrezionalità del giudice e, quando segue il principio della soccombenza, non richiede una motivazione specifica; sono vietate soltanto statuizioni a carico della parte vittoriosa o manifestamente abnormi, irrazionali o illogiche.
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