Cassazione Civile, Ordinanza n. 31481/2025 del 02/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto la liquidazione e condanna al pagamento di compensi professionali per attività svolta in più giudizi civili, instaurando una delle cause ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e dell'art. 14 d.lgs. 150/2011. La Corte d'appello, dopo che il Tribunale aveva declinato la competenza in favore della Corte d'appello, aveva dichiarato improponibile la domanda per abusivo frazionamento del credito, ritenendo che il professionista avesse promosso una pluralità di giudizi separati, senza un interesse apprezzabile alla trattazione distinta, in presenza di altri procedimenti analoghi tra le stesse parti. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza con tredici motivi: ha dedotto, in sintesi, violazione del contraddittorio e del diritto di difesa nella declaratoria di improponibilità; erronea applicazione delle regole sul foro del consumatore e sul conflitto di competenza; violazione del giudicato asseritamente formatosi su precedenti decisioni che avevano escluso l'abusivo frazionamento; e, soprattutto, insussistenza del frazionamento abusivo, perché le cause erano state trattate davanti a uffici giudiziari diversi per effetto delle pronunce di incompetenza, perché alcune cause riguardavano un solo debitore e altre anche la di lui coniuge, e perché esisteva un interesse concreto alla separazione delle pretese, anche in ragione della complessità e della possibile dilazione di un cumulo di numerosi giudizi.
La decisione
La Cassazione ha respinto i motivi settimo e ottavo sulla competenza e sul foro del consumatore, ritenendoli inammissibili perché la declaratoria di incompetenza del Tribunale poteva essere contestata solo con regolamento di competenza e perché le parti non possono dolersi del mancato esercizio, da parte del giudice adito, del potere discrezionale di sollevare d'ufficio il conflitto. Ha respinto anche i motivi quinto e sesto, osservando che la decisione sul frazionamento del credito ha natura processuale e produce un giudicato soltanto formale, limitato al giudizio in cui è resa, sicché non impedisce che la questione sia rivalutata in un diverso processo tra le stesse parti. Ha invece accolto i motivi terzo, quarto, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo, affermando che la Corte territoriale aveva erroneamente ravvisato l'abusivo frazionamento senza considerare la nuova situazione processuale derivante dalle precedenti pronunce di incompetenza, che avevano distribuito i diversi giudizi fra due uffici giudiziari distinti; in tale contesto, la separazione non era imputabile a una scelta arbitraria del creditore ma alla regola di competenza applicata nei singoli procedimenti. La Corte ha inoltre rilevato che, in presenza di più giudizi pendenti dinanzi allo stesso ufficio, il giudice deve prima verificare se gli strumenti processuali consentano di convogliare la decisione unitaria, in particolare mediante riunione ex art. 274 c.p.c., e solo poi valutare l'eventuale abuso e l'interesse concreto alla proposizione separata delle azioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
richiamato solo per qualificare la difesa personale del ricorrente avvocato.
artt. 702-bis c.p.c. e 14 d.lgs. 150/2011
indicati come base del procedimento per la domanda di liquidazione dei compensi professionali.
art. 335 c.p.c.
la riunione obbligatoria non è configurabile quando vi è solo connessione soggettiva e identità di questioni, ma non identità di pronunce da riunire.
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente per dedurre la lesione del diritto di difesa; censura non accolta nei motivi dichiarati inammissibili o assorbiti.
art. 274 c.p.c.
la riunione dei giudizi va valutata come strumento processuale idoneo, se possibile, a superare l'abusivo frazionamento della pretesa.
art. 45 c.p.c.
il conflitto negativo di competenza può essere sollevato d'ufficio dal giudice successivamente adito se ritiene di essere incompetente; le parti non possono dolersi del mancato esercizio di tale facoltà.
art. 2909 c.c.
la statuizione sul frazionamento del credito ha efficacia di giudicato solo formale nel processo in cui è resa e non vincola automaticamente i giudizi successivi.
art. 321 c.p.c.
citato dal ricorrente nei motivi sul preteso giudicato; la Corte nega che esista un vincolo processuale esterno sul punto.
art. 2901 c.c.
richiamato solo come oggetto di uno dei giudizi presupposti, non come questione decisa.
artt. 2 e 111 Cost.
invocati dal ricorrente in relazione al preteso abuso del frazionamento e alla ragionevole durata del processo.
artt. 1175 e 1375 c.c.
richiamati dal ricorrente a sostegno dell'asserita insussistenza dell'abuso in mancanza di identità soggettiva tra tutti i giudizi.
art. 92 c.p.c.
invocato per la compensazione delle spese; non costituisce il nucleo decisorio della cassazione, che rinvia anche sulle spese.
Massime di principio
- La statuizione con cui il giudice dichiara l'improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito ha natura processuale e produce un giudicato soltanto formale, limitato al processo in cui è resa; essa non impedisce la riproposizione della medesima questione in altri giudizi tra le stesse parti.
- Quando la separazione delle domande dipende da precedenti pronunce di incompetenza che devolvono controversie analoghe a uffici giudiziari diversi, non può parlarsi automaticamente di abusivo frazionamento imputabile al creditore, dovendosi valutare la concreta situazione processuale risultante da tali decisioni.
- In presenza di più controversie tra le stesse parti pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, il giudice che ravvisi un possibile abuso deve prima verificare se il codice di rito consenta di riunire i processi o comunque di concentrare la decisione sulla pretesa complessiva; solo se il frazionamento non sia altrimenti superabile può porsi un problema di improponibilità o di sanzione sulle spese.
- L'interesse del creditore alla proposizione separata di più giudizi non può essere negato in modo astratto o assertivo, ma va valutato alla luce delle peculiarità concrete delle singole controversie, del loro oggetto, della loro autonomia e dell'eventuale aggravio processuale che un cumulo determinerebbe.
- Le questioni di competenza definite dal giudice originariamente adito non possono essere rimesse in discussione nei successivi gradi del medesimo procedimento se non mediante gli strumenti impugnatori specificamente previsti, mentre le parti non sono legittimate a censurare il mancato esercizio da parte del giudice del potere discrezionale di sollevare d'ufficio il conflitto di competenza.
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