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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20334/2021 del 16/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

Due soggetti avevano ottenuto dalla Corte d'appello, in sede di opposizione a decreto emesso nella procedura ex lege Pinto, una maggiore liquidazione dell'indennizzo per l'irragionevole durata di un giudizio civile presupposto, perché il ritardo ingiustificato era stato ricalcolato in 20 anni anziché 10, con aumento dell'importo da euro 4.000 a euro 8.000 per ciascuna. Le parti private hanno proposto ricorso per cassazione lamentando, da un lato, l'omessa pronuncia sulla censura relativa alla liquidazione delle spese del procedimento monitorio, che a loro avviso avrebbe dovuto essere trattato come contenzioso e quindi compensato sulla base della tabella n. 12 del d.m. n. 55 del 2014; dall'altro, la violazione dell'art. 92 c.p.c. per avere la Corte d'appello compensato le spese della fase di opposizione senza un valido presupposto. Il Ministero ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi tutti centrati sull'art. 4 della l. n. 89 del 2001, sostenendo la natura sostanziale e non processuale del termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione, la conseguente inapplicabilità della sospensione feriale, e comunque l'irrilevanza di istituti alternativi come mediazione o caratteristiche di speditezza del procedimento.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ritenendo corretta la liquidazione delle spese della fase dinanzi al consigliere designato secondo la tabella n. 8 del d.m. n. 55 del 2014, perché la prima fase del procedimento Pinto presenta i tratti del procedimento monitorio. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale, affermando che la compensazione delle spese della fase di opposizione non era giustificata: l'errore di calcolo del giudice della fase monitoria non integra, di per sé, una grave ed eccezionale ragione idonea a derogare al principio di soccombenza ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Il ricorso incidentale del Ministero è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., perché volto a sollecitare un mutamento di giurisprudenza su un orientamento consolidato che riconosce l'applicabilità della sospensione feriale al termine semestrale di cui all'art. 4 l. n. 89 del 2001. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente al capo sulle spese della fase di opposizione e ha rinviato alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è ammessa solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni, da valutarsi in modo conforme alla clausola generale interpretata dalla giurisprudenza e nei limiti segnati dalla Corte costituzionale.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Se il ricorso per cassazione non offre argomenti idonei a superare un orientamento consolidato della Corte, il ricorso è inammissibile in rito.

  • art. 4 l. n. 89 del 2001

    Il termine semestrale per proporre domanda di equa riparazione è soggetto all'orientamento consolidato che gli applica la sospensione feriale dei termini.

  • art. 1 l. n. 742 del 1969

    Fra i termini sospesi nel periodo feriale rientra anche il termine entro il quale il processo deve essere instaurato, quando l'azione giudiziale costituisce l'unico rimedio per far valere il diritto.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 28 del 2010

    È richiamato dal ricorrente incidentale in relazione alla mediazione, ma la Corte non accoglie l'impostazione difensiva perché il motivo non supera l'orientamento consolidato.

  • art. 111 Cost.

    La rigidità eccessiva nella tipizzazione delle ipotesi di compensazione delle spese può incidere sul canone del giusto processo.

  • art. 24 Cost.

    La previsione delle spese di lite non può costituire una remora ingiustificata all'esercizio del diritto di azione o difesa.

  • d.m. n. 55 del 2014

    Per la liquidazione delle spese della fase dinanzi al consigliere designato nel procedimento Pinto va applicata la tabella relativa ai procedimenti monitori.

  • d.m. n. 55 del 2014

    La tesi delle ricorrenti sull'applicazione della tabella dei giudizi contenziosi è respinta, perché la fase iniziale del procedimento Pinto non ha natura contenziosa piena.

  • Corte cost. n. 77 del 2018

    La Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevedeva altre gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate, purché analoghe per gravità ed eccezionalità alle ipotesi nominate.

  • art. 310 c.p.c.

    È evocato dal ricorrente incidentale per sostenere la natura sostanziale del termine, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva nel caso concreto.

  • art. 2967 c.c.

    È richiamato dal ricorrente incidentale in modo argomentativo, ma non assume rilievo decisivo nella ratio della decisione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la fase davanti al consigliere designato va assimilata, quanto alla liquidazione delle spese, a un procedimento monitorio: si applica la tabella n. 8 del d.m. n. 55 del 2014 e non quella dei giudizi contenziosi.
  • La compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c. richiede circostanze gravi ed eccezionali effettivamente assimilabili, per gravità ed eccezionalità, alle ipotesi tipizzate; un semplice errore di calcolo del giudice non basta.
  • In sede di legittimità, il motivo che contrasta con un orientamento consolidato deve offrire argomenti concreti per indurre la Corte a mutare indirizzo; in mancanza, il ricorso incidentale è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • Il termine semestrale per proporre domanda di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001 continua a soggiacere, secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte, alla sospensione feriale dei termini.
  • La fase iniziale del procedimento Pinto, pur svolgendosi dinanzi alla corte d'appello, conserva tratti strutturali di procedimento monitorio, rilevanti ai fini della disciplina delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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