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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05926/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore pubblico)

La controversia

Nel corso di una procedura esecutiva per pignoramento delle disponibilità detenute dalla azienda sanitaria presso il proprio tesoriere, il giudice dell'esecuzione, dopo la dichiarazione di quantità e dopo il rigetto di un'opposizione all'esecuzione proposta dall'amministrazione debitrice, ritenne non esigibile il credito azionato, respinse l'istanza di assegnazione e dichiarò estinta la procedura. Il creditore procedente propose opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro tale provvedimento; il Tribunale respinse l'opposizione. In cassazione la ricorrente, che si qualificava erede del creditore procedente, impugnò la sentenza di merito con un solo motivo, ma la Corte rilevò d'ufficio due cause di inammissibilità: la mancata prova documentale della qualità di erede e del decesso della parte originaria, nonché la tardività del ricorso, notificato oltre il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c., applicabile anche al giudizio di opposizione agli atti esecutivi, per il quale non opera la sospensione feriale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in via preliminare e assorbente, che la ricorrente non avesse dimostrato la propria legittimazione ad impugnare come erede della parte originaria, mediante le produzioni documentali consentite dall'art. 372 c.p.c.; inoltre ha accertato che il ricorso era tardivo, perché proposto e notificato dopo la scadenza del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, senza applicazione della sospensione feriale in quanto la controversia riguardava un'opposizione agli atti esecutivi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    Individua il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, qualificato dalla Corte come giudizio in materia di esecuzione forzata.

  • art. 372 c.p.c.

    Consente le produzioni documentali necessarie a provare il decesso della parte originaria e la qualità di erede del ricorrente; senza tale prova il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione ad impugnare.

  • art. 327 c.p.c.

    Per il giudizio iniziato dopo la riforma del 2009, il termine lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso e per il deposito della memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Chi ricorre per cassazione in qualità di erede della parte originaria deve provare, con documenti producibili in cassazione, sia il decesso della parte sia la propria qualità di erede; in mancanza, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione ad impugnare.
  • La mancata contestazione della qualità di erede da parte del resistente non sana il difetto di prova, perché la legittimazione ad impugnare è questione rilevabile d'ufficio.
  • Nelle opposizioni agli atti esecutivi il termine lungo di impugnazione segue la regola generale dell'art. 327 c.p.c., e non opera la sospensione feriale dei termini in quanto il procedimento rientra nella materia dell'esecuzione forzata.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine lungo di impugnazione, esso è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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