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Sentenza

Sentenza del 29/11/2018 n. 5236 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Euroritenuta - Rimborso - Mancata dichiarazione delle somme detenute all'estero - Diniego - Legittimo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva chiesto il rimborso di 5.965,76 euro versati a titolo di euroritenuta sugli interessi maturati su attività finanziarie detenute in Svizzera, sostenendo di aver subito una doppia imposizione in relazione alla procedura di voluntary disclosure. L'Agenzia delle Entrate ha contestato il rimborso richiamando l'art. 165, comma 8, del d.P.R. 917/1986, secondo cui il credito per imposte pagate all'estero non spetta quando il contribuente omette di presentare la dichiarazione o di indicare nella dichiarazione i redditi prodotti all'estero. La contribuente aveva inoltre scelto di mantenere l'anonimato previsto dal regime dell'euroritenuta.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado, respingendo la domanda di rimborso della contribuente. Ha ritenuto che il credito d'imposta richieda congiuntamente la produzione di redditi esteri, la loro inclusione nel reddito complessivo imponibile in Italia e il pagamento definitivo delle imposte estere. L'omessa dichiarazione o l'omessa indicazione dei redditi esteri esclude espressamente la detrazione. La disciplina nazionale è stata ritenuta compatibile con il diritto dell'Unione Europea e non sproporzionata. La contribuente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 700 euro.

Norme richiamate

  • Art. 165 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Il credito d'imposta spetta a determinate condizioni; ai sensi del comma 8, "la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata".

    Il credito per le imposte pagate all'estero è subordinato, tra l'altro, alla corretta dichiarazione dei redditi esteri. L'omissione dichiarativa comporta la perdita del diritto alla detrazione o al rimborso, anche se l'imposta estera è stata effettivamente pagata.

  • Direttiva 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di interessi

    Articoli 11 e 12, richiamati nella sentenza.

    La direttiva disciplinava l'euroritenuta sugli interessi transfrontalieri e consentiva al beneficiario, in alternativa al prelievo anonimo, di optare per la comunicazione delle informazioni allo Stato di residenza mediante apposita certificazione.

  • Accordo tra Unione Europea e Svizzera del 26 ottobre 2004

    Accordo entrato in vigore il 1° luglio 2005, richiamato dalla contribuente.

    L'accordo costituiva la base per l'applicazione dell'euroritenuta agli interessi pagati in Svizzera a residenti di Stati membri, ma non prevale sugli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa italiana per ottenere il credito d'imposta.

  • Principio europeo di effettività e giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

    Il diritto nazionale non deve rendere il rimborso praticamente "impossibile o eccessivamente difficile".

    La disciplina italiana è stata ritenuta compatibile con il diritto dell'Unione perché impone soltanto oneri dichiarativi ragionevoli e non elimina in modo sproporzionato la possibilità di evitare la doppia imposizione.

Massime di principio

  • Il credito d'imposta per imposte pagate all'estero non è automatico: occorre rispettare tutte le condizioni sostanziali e formali previste dalla legge.
  • La mancata indicazione in dichiarazione dei redditi prodotti all'estero può comportare la perdita definitiva del credito o del rimborso, anche quando l'imposta estera sia stata effettivamente versata.
  • Le procedure di regolarizzazione o voluntary disclosure non sostituiscono necessariamente gli ordinari obblighi dichiarativi richiesti per fruire del credito d'imposta.
  • Quando un regime fiscale offre una scelta tra anonimato e comunicazione delle informazioni all'autorità fiscale, la scelta dell'anonimato può limitare la possibilità di documentare e recuperare l'imposta mediante credito o rimborso.
  • Il divieto di doppia imposizione non consente, da solo, di superare una specifica preclusione legislativa collegata alla violazione degli obblighi dichiarativi.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare tempestivamente la corretta dichiarazione dei redditi esteri, la definitività dell'imposta pagata all'estero e la documentazione necessaria per il credito d'imposta.

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