Sentenza del 29/11/2018 n. 174 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Imposta comunale sulla pubblicità - Avviso di accertamento - Rimozione profili in alluminio - Oscuramento dei "banner" laterali dell'insegna - Inutilizzabilità di messaggi pubblicitari - Illegittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva relativa ai banner oscurati è stata ritenuta illegittima. L'ente non può richiedere l'imposta per spazi che, a causa dell'oscuramento, non consentono la diffusione di alcun messaggio pubblicitario. La mera disponibilità del mezzo pubblicitario non è sufficiente quando manca un'effettiva o potenziale comunicazione pubblicitaria utilizzabile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la richiesta dell'imposta comunale sulla pubblicità per i banner laterali originariamente parte dell'insegna, sostenendo che tali elementi erano stati oscurati mediante teli bianchi e che, pertanto, non erano più idonei a diffondere messaggi pubblicitari. L'oscuramento aveva inoltre comportato la rimozione dei profili in alluminio e l'inutilizzabilità pubblicitaria dei banner. La questione riguardava quindi l'esistenza del presupposto impositivo, costituito dalla diffusione di un messaggio pubblicitario nell'esercizio di un'attività economica, e non dalla mera presenza o disponibilità materiale del supporto.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993
La norma disciplina la determinazione dell'imposta comunale sulla pubblicità in relazione alla superficie del mezzo pubblicitario, ma deve essere applicata in presenza del presupposto sostanziale della diffusione di un messaggio pubblicitario.
Cassazione, sentenza n. 11981/2012
La giurisprudenza distingue tra il presupposto dell'imposta, rappresentato dalla diffusione del messaggio pubblicitario nell'ambito di un'attività economica, e l'oggetto del tributo, costituito dalla disponibilità del mezzo pubblicitario. In assenza di utilizzabilità pubblicitaria del mezzo, la mera disponibilità materiale non giustifica l'imposizione.
Massime di principio
- L'imposta sulla pubblicità presuppone che il mezzo sia concretamente idoneo a diffondere un messaggio pubblicitario; non basta la sua esistenza fisica o la sua originaria destinazione.
- Quando un'insegna o parte di essa viene stabilmente oscurata e resa inutilizzabile per la comunicazione pubblicitaria, l'ente impositore non dovrebbe assoggettare a imposta la superficie oscurata.
- La valutazione deve concentrarsi sulla concreta funzionalità pubblicitaria del supporto al momento dell'accertamento, verificando se il messaggio sia visibile, leggibile e potenzialmente fruibile dal pubblico.
- In caso di contestazione, è opportuno documentare l'oscuramento e l'inutilizzabilità del mezzo con fotografie, descrizioni tecniche e ogni elemento idoneo a dimostrare che non vi era diffusione di messaggi pubblicitari.
- La mera rimozione di alcuni elementi strutturali può non essere sufficiente da sola: occorre dimostrare che il risultato complessivo impedisca effettivamente l'uso pubblicitario dello spazio.
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