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Sentenza

Sentenza del 29/11/2018 n. 968 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia in materia di IVA sui regimi speciali applicabili agli oggetti d'arte. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 314 - Articolo 316 - Articolo 322 - Regimi speciali applicabili agli oggetti d'arte - Regime del margine - Soggetti passivi‑rivenditori - Cessione di oggetti d'arte da parte dell'autore o dei suoi aventi diritto - Operazioni intracomunitarie - Rifiuto delle autorità tributarie nazionali di riconoscere ad un soggetto passivo il beneficio del diritto di optare per l'applicazione del regime del margine - Presupposti d'applicazione - Diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte - Oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva acquistato da artisti stabiliti in altri Stati membri oggetti d’arte mediante cessioni intracomunitarie esenti e aveva assolto l’IVA sugli acquisti intracomunitari. Chiedeva di applicare alle successive rivendite il regime IVA del margine previsto per gli oggetti d’arte. L’amministrazione tributaria aveva negato tale possibilità, ritenendo che il regime non fosse applicabile ai beni acquistati tramite cessioni intracomunitarie e che, comunque, non fosse cumulabile con la detrazione dell’IVA assolta a monte.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che il rivenditore può optare per il regime del margine anche quando gli oggetti d’arte sono stati acquistati dall’autore o dai suoi aventi diritto nell’ambito di una cessione intracomunitaria esente, senza che sia necessario che tali soggetti rientrino nelle categorie dell’articolo 314 della direttiva IVA. Una normativa nazionale non può escludere tale opzione soltanto perché l’acquisto è intracomunitario, poiché ciò determinerebbe una disparità di trattamento e violerebbe la neutralità fiscale. Tuttavia, il rivenditore non può applicare contemporaneamente il regime del margine e detrarre l’IVA a monte nei casi in cui l’articolo 322, lettera b), esclude tale detrazione. La causa è stata quindi risolta in senso favorevole al ricorrente quanto all’accesso al regime del margine, ma con il limite del divieto di cumulo con la detrazione dell’IVA.

Norme richiamate

  • Articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE

    Gli Stati membri accordano ai soggetti passivi-rivenditori il diritto di optare per l'applicazione del regime del margine agli oggetti d'arte ceduti dall'autore o dai suoi aventi diritto.

    La disposizione attribuisce al rivenditore un diritto di opzione autonomo e supplementare rispetto all'applicazione obbligatoria prevista dall'articolo 314. Tale diritto può essere esercitato anche per oggetti d’arte acquistati tramite una cessione intracomunitaria esente.

  • Articolo 314 della direttiva 2006/112/CE

    Il regime del margine si applica alle cessioni effettuate da un soggetto passivo-rivenditore quando i beni gli siano stati ceduti nella Comunità da determinate categorie di soggetti.

    Le categorie di cedenti indicate dall’articolo 314 rilevano per i casi di applicazione obbligatoria del regime del margine, ma non possono essere imposte come condizione aggiuntiva per l’esercizio dell’opzione prevista dall’articolo 316.

  • Articoli 315 e 317 della direttiva 2006/112/CE

    La base imponibile è costituita dal margine realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, diminuito dell’IVA relativa al margine stesso.

    Nel regime del margine l’IVA si applica alla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto, anziché all’intero prezzo di vendita.

  • Articolo 322, lettera b), della direttiva 2006/112/CE

    Il soggetto passivo-rivenditore non può detrarre l’IVA dovuta o assolta per gli oggetti d’arte ceduti dall’autore o dai suoi aventi diritto quando tali beni sono utilizzati per cessioni assoggettate al regime del margine.

    Il regime del margine e la detrazione dell’IVA a monte sono alternativi per la medesima operazione. La scelta del regime del margine comporta la rinuncia alla detrazione dell’IVA a monte quando essa è esclusa dalla direttiva.

  • Articolo 25bis dell’Umsatzsteuergesetz (UStG)

    Il regime del margine non si applica alle cessioni di beni acquistati all’interno della Comunità quando la cessione al rivenditore è stata esente come cessione intracomunitaria.

    La norma nazionale tedesca, nella parte in cui escludeva automaticamente il regime del margine per gli acquisti intracomunitari, è stata ritenuta incompatibile con l’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA.

  • Articolo 267 TFUE

    Costituisce la base del rinvio pregiudiziale con cui il giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia l’interpretazione del diritto dell’Unione rilevante per decidere la controversia.

Massime di principio

  • Quando una direttiva IVA riconosce espressamente un diritto di opzione, lo Stato membro non può aggiungere condizioni ulteriori non previste dal testo europeo, soprattutto se producono discriminazioni tra operazioni nazionali e intracomunitarie.
  • Per gli oggetti d’arte, l’origine intracomunitaria dell’acquisto non esclude di per sé l’applicazione del regime del margine, purché ricorrano le condizioni sostanziali previste dall’articolo 316.
  • Il regime del margine è un regime speciale: l’IVA si calcola sul margine del rivenditore e non sull’intero prezzo di vendita.
  • Il regime del margine non può essere combinato, per la stessa operazione, con la detrazione dell’IVA a monte quando tale detrazione è esclusa dall’articolo 322 della direttiva.
  • In caso di mancato recepimento nazionale di una disposizione della direttiva, il contribuente può invocare una disposizione sufficientemente chiara e precisa della direttiva nei confronti dell’amministrazione pubblica, ma deve rispettarne integralmente le condizioni e i limiti.
  • La neutralità fiscale impone che rivenditori che effettuano operazioni equivalenti non siano trattati diversamente in base alla circostanza che il bene sia stato acquistato nello Stato membro o tramite una cessione intracomunitaria.

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