Sentenza del 29/11/2018 n. 1155 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
IRPEF - Residenza in Italia per la maggior parte dell'anno - Imposizione tassazione nazionale - Sussiste - Applicazione frazionamento della tassazione secondo modello OCSE e commentario - Non Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva il rimborso dell'IRPEF sostenendo che il periodo d'imposta 2012 dovesse essere frazionato tra Italia e Francia, poiché aveva risieduto in Italia per 199 giorni e in Francia per il restante periodo. Invocava a sostegno il Modello OCSE e il relativo Commentario, ritenendo di dover essere assoggettato a imposizione nei due Stati limitatamente ai rispettivi periodi di residenza.
La decisione
La Commissione Tributaria ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha stabilito che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del TUIR, il contribuente era fiscalmente residente in Italia per l'intero periodo d'imposta, avendo avuto in Italia la residenza per la maggior parte dell'anno. Il Modello OCSE e il Commentario non sono stati ritenuti fonti del diritto idonee a imporre il frazionamento dell'anno. Anche la Convenzione Italia-Francia non prevede il frazionamento del periodo d'imposta, ma un meccanismo volto a evitare la doppia imposizione mediante il riconoscimento di un credito d'imposta. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in 12.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 2, comma 2, del TUIR
Ai fini delle imposte sul reddito si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
La permanenza della residenza, del domicilio o dell'iscrizione anagrafica in Italia per la maggior parte dell'anno determina la residenza fiscale italiana per l'intero periodo d'imposta, senza frazionamento automatico tra gli Stati.
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, art. 24, paragrafo 1
La Convenzione non introduce il frazionamento del periodo d'imposta tra Italia e Francia, ma prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per evitare la doppia imposizione.
Modello OCSE e relativo Commentario
Non costituiscono, di per sé, fonti del diritto vincolanti. Le loro indicazioni possono rilevare come criteri interpretativi, ma non possono derogare alla normativa interna o alla specifica convenzione internazionale applicabile.
Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 41947 dell'8 ottobre 2014
Conferma che il Modello OCSE e il Commentario non hanno autonoma efficacia normativa e che occorre fare riferimento alla specifica convenzione internazionale applicabile.
Massime di principio
- Quando una persona mantiene in Italia residenza, domicilio o iscrizione anagrafica per la maggior parte del periodo d'imposta, la normativa interna tende a considerarla fiscalmente residente in Italia per l'intero anno.
- Il trasferimento della residenza durante l'anno non comporta necessariamente il frazionamento dell'imposta tra i due Stati: tale effetto deve essere espressamente previsto dalla convenzione contro le doppie imposizioni applicabile.
- Il Modello OCSE e il relativo Commentario non possono, da soli, derogare alla legge nazionale o introdurre un frazionamento del periodo d'imposta.
- In assenza di una specifica regola convenzionale sul frazionamento, il rimedio ordinario contro la doppia imposizione può consistere nel riconoscimento di un credito d'imposta per le imposte pagate nell'altro Stato.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare congiuntamente la normativa interna, i criteri di residenza fiscale e il testo vigente della specifica convenzione bilaterale, che può prevedere regole diverse.
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