Sentenza del 29/11/2018 n. 1154 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
ACCERTAMENTO - Accertamento induttivo - Legittimato dall'impiego di fatto di più lavoratori rispetto a quelli formalmente risultanti - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione, per l'anno 2009, IRES, IRAP e IVA, ritenendo che la F. F. s.r.l. utilizzasse di fatto lavoratori formalmente assunti dalla collegata F. F. s.n.c. Le due imprese avevano la stessa sede operativa, il medesimo oggetto sociale e gli stessi amministratori, senza prova di un valido appalto o distacco di manodopera. Tali elementi sono stati considerati indizi gravi, precisi e concordanti dell'esistenza di un unico complesso produttivo unitariamente organizzato e dell'impiego effettivo, da parte della s.r.l., di una forza lavoro maggiore rispetto a quella formalmente contabilizzata. La società ha contestato, tra l'altro, la legittimità dell'accertamento induttivo, la carenza di prova e motivazione, la violazione del contraddittorio, l'erronea quantificazione dei ricavi e l'applicazione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione tributaria regionale dell'Aquila ha riunito gli appelli. Ha rigettato integralmente l'appello della F. F. s.r.l., ritenendo valido l'avviso di accertamento, correttamente sottoscritto da un funzionario delegato e preceduto dalla comunicazione del processo verbale di constatazione. Ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo, fondato sull'impiego di fatto della manodopera e sulla conseguente presunzione di maggiori ricavi e redditività. Ha inoltre escluso la violazione del divieto di doppia presunzione e ha ritenuto corretta la quantificazione dei giorni lavorati nel 2009, compreso il caso del lavoratore cessato nel corso dell'anno. Ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado che aveva ridotto al 50% la forza lavoro considerata irregolarmente distaccata. La pretesa tributaria è stata quindi confermata integralmente secondo l'avviso di accertamento. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973
Consente la ricostruzione dei ricavi sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
La norma legittima l'accertamento induttivo anche quando le scritture contabili siano formalmente regolari, ma risultino complessivamente inattendibili. L'impiego effettivo di lavoratori non contabilizzati o formalmente riferiti ad altra impresa può costituire il fatto noto da cui desumere maggiori ricavi e redditi.
Artt. 2727 e 2729 c.c.
Le presunzioni devono fondarsi su fatti gravi, precisi e concordanti.
La coincidenza di sede, oggetto sociale e amministratori, unita all'assenza di prova di un appalto o distacco regolare, può dimostrare l'esistenza di un'unica organizzazione produttiva e l'utilizzo effettivo della manodopera da parte della società accertata.
Art. 7, comma 4, D.Lgs. 472/1997
La società aveva chiesto la riduzione delle sanzioni al 50% del minimo.
La riduzione delle sanzioni richiede l'indicazione e la prova di specifiche circostanze che rendano sproporzionata la sanzione; una richiesta generica non è sufficiente.
Art. 21-octies, legge 241/1990
Non è annullabile il provvedimento amministrativo quando l'Amministrazione dimostri che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
L'eventuale violazione delle garanzie partecipative non determina automaticamente l'annullamento dell'atto, se l'Amministrazione dimostra che il contraddittorio non avrebbe modificato il risultato.
Art. 423 D.P.R. 600/1973
La società aveva dedotto l'assenza del potere di sottoscrizione dell'avviso.
La censura è stata respinta perché l'avviso risultava sottoscritto da un funzionario munito di delega valida e riferita anche ad accertamenti entro la soglia applicabile.
Art. 7, legge 212/2000
La società lo aveva richiamato in relazione alla sottoscrizione e alla motivazione dell'avviso.
L'atto impositivo è stato ritenuto sufficientemente motivato e validamente sottoscritto, anche mediante il richiamo agli elementi contenuti nel processo verbale di constatazione.
Massime di principio
- Quando due imprese presentano stessa sede, stesso oggetto sociale e stessi amministratori, l'Amministrazione può considerarli elementi convergenti di un'unica organizzazione economica, soprattutto se manca documentazione credibile relativa a un appalto o a un distacco regolare di personale.
- L'impiego effettivo di lavoratori formalmente assunti da un'altra società può giustificare un accertamento induttivo dei maggiori ricavi, poiché una maggiore forza lavoro impiegata nell'attività è normalmente indicativa di una maggiore capacità produttiva e reddituale.
- Il divieto di doppia presunzione non è violato quando il maggior reddito viene desunto da un fatto concreto e documentato, quale l'utilizzo di personale altrui, mediante le presunzioni ammesse dalla disciplina dell'accertamento tributario.
- Per contestare efficacemente un accertamento fondato sulla manodopera effettivamente utilizzata, il contribuente deve fornire prove specifiche sull'autonomia delle imprese, sulla genuinità dell'appalto o del distacco, sui periodi effettivi di lavoro e sull'assenza di un rapporto unitario di organizzazione.
- La cessazione del rapporto di alcuni lavoratori non esclude automaticamente l'accertamento per l'intero anno: occorre dimostrare concretamente i periodi non lavorati e verificare che l'ufficio abbia correttamente parametrato la quantificazione ai giorni e alle percentuali di impiego.
- Un accordo o una definizione relativa ad altri anni d'imposta non può ridurre automaticamente la pretesa relativa all'anno accertato, se non è prodotto agli atti e se non contiene elementi specificamente riferibili a quel periodo.
- La comunicazione del processo verbale di constatazione può soddisfare l'esigenza di partecipazione procedimentale quando consente al contribuente di presentare memorie e documenti prima dell'emissione dell'avviso.
- Una richiesta di riduzione delle sanzioni deve essere motivata con circostanze concrete e documentate; la sola affermazione della sproporzione non è sufficiente.
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