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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44181/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Pistoia del 21/03/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso il decreto di sequestro preventivo (finalizzato alla confisca, anche per equivalente) emesso sino alla concorrenza di Euro 104.953 invece che sino a Euro 894.809. Il Tribunale aveva ritenuto che l'art. 322-bis cod. proc. pen. non consentisse l'appello del pubblico ministero contro un decreto di sequestro che avesse accolto la richiesta, anche se per un quantum inferiore, e che fosse quindi proponibile soltanto il ricorso per cassazione ex art. 325, comma 2. Il Procuratore ha dedotto violazione degli artt. 322-bis e 325 cod. proc. pen. (primo motivo) e, in subordine, violazione dell'art. 568, ultimo comma, per mancata trasmissione alla Corte di cassazione per eventuale conversione dell'impugnazione (secondo motivo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo. Ha annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Pistoia per il giudizio di appello. Motivazione: quando il decreto di sequestro accoglie soltanto in parte la richiesta del pubblico ministero, nella parte non accolta si configura un rigetto (anche se implicito) che ha natura sostanziale di ordinanza di rigetto in materia di sequestro preventivo; tale parte è quindi appellabile dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 322-bis. La Corte ha ribadito che la qualificazione dell'atto deve basarsi sul contenuto sostanziale ed effetti, non sulla mera denominazione formale (decreto vs ordinanza), e ha indicato che, coerentemente con il sistema processuale, il provvedimento di rigetto dovrebbe essere adottato con ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Riconosciuto come rimedio impugnatorio per il pubblico ministero avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo e quindi applicabile anche quando il provvedimento del giudice, pur denominato decreto, rifiuti in parte la richiesta di sequestro (natura sostanziale di ordinanza di rigetto).

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione 'per saltum' in materia cautelare reale è previsto solo contro il decreto che dispone il sequestro preventivo; non è il rimedio esclusivo quando vi sia, nella parte, rigetto della richiesta cautelare.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Prevista la regola di conversione o qualificazione dell'impugnazione; la Corte richiama il principio ma ritiene che, nella fattispecie, il rimedio corretto per la parte non accolta sia l'appello ai sensi dell'art. 322-bis e dispone il rinvio per giudizio di appello.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Prevede che il sequestro preventivo sia disposto con decreto motivato; la Corte osserva che la forma del decreto per l'adozione del sequestro non dovrebbe far escludere l'appellabilità della parte di provvedimento che, di fatto, rigetta la richiesta.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiama la disciplina sulle forme degli atti (sentenza, ordinanza, decreto) e l'obbligo di motivazione per sentenze e ordinanze; la Corte utilizza il criterio sistematico delle forme per sostenere che il provvedimento di rigetto dovrebbe assumere la forma dell'ordinanza.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Esempio della prassi legislativa che impone la forma dell'ordinanza per le misure cautelari personali; usato a confronto per sostenere la coerenza sistematica con le misure reali.

  • art. 317 cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma che prevede l'adozione di ordinanza per il sequestro conservativo; utile al confronto per l'argomento che il rigetto del sequestro preventivo dovrebbe avere forma ordinanza.

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Norma di riferimento per il decreto motivato in materia di sequestro probatorio; la Corte segnala come la scelta del decreto per il sequestro preventivo sia storicamente collegata a questa norma ma non debba precludere l'appellabilità del rigetto parziale.

Massime di principio

  • Se il giudice accoglie la richiesta di sequestro preventivo solo parzialmente, la parte non accolta costituisce, anche se implicitamente, un rigetto opponibile: il pubblico ministero può proporre appello ai sensi dell'art. 322-bis.
  • La denominazione formale del provvedimento (decreto vs ordinanza) non può precludere l'esercizio dei rimedi impugnatori: conta il contenuto sostanziale ed gli effetti della decisione.
  • Il ricorso per cassazione ex art. 325, comma 2, è lo strumento competente solo contro il decreto che dispone integralmente il sequestro; non è il rimedio esclusivo quando esiste una parte del provvedimento che rigetta la richiesta cautelare.
  • Per evitare contestazioni di inammissibilità, il pubblico ministero che contesta il mancato accoglimento totale della richiesta cautelare dovrebbe proporre appello ai sensi dell'art. 322-bis, contestando la parte di rigetto, anziché limitarsi al ricorso per cassazione.
  • Sul piano formale è preferibile che il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo sia adottato con ordinanza, coerentemente con il sistema delle forme cautelari; ciò tutela la chiarezza dei rimedi impugnatori.

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