Sentenza n. 9412/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del Decreto M.PI AOOGABMI n. 107 del 8/6/2023 – pubblicato sul sito ufficiale del M.I.M. in data 11/8/2023 - “adottato ai sensi dell’art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 14 per definire la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale destinata ai soggetti di cui al successivo articolo 2”, in parte qua, come meglio specificato in atti(art. 6, art. 1, comma 4, art. 4; dell’ Allegato - Quadri di riferimento e aree tematiche, che declina i Quadri di riferimento per ogni Area tematica, si pone in violazione dell’art. 6, comma 1 che così prevede: “1. I candidati inseriti nell’elenco degli ammessi ... sostengono la prova di accesso al corso intensivo di formazione... sulle materie di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e), g) e h) del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138, secondo le relative aree tematiche indicate con i Quadri di riferimento allegati al presente decreto ...” ; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ATRIA MARIO il 13/2/2024: dell’ avviso MPI AOODGPER 79720 del 29/12/2023; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BRESSAN SABINA il 12\6\2024 : - dell’elenco dei candidati che hanno partecipato alla prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione di cui al DM 8/6/2023 n. 107 del 6/5/2024, pubblicato in data 7/5/2024 sul portale InPA con nota del MIM, rettificato con nota MIM AOODGPER 76336 del 29/5/2024, e quindi ri-pubblicato in data 29/5/2024 nella parte cioè in cui attesta che i ricorrenti non hanno superato la prova di ammissione al corso intensivo di formazione di cui al DM 8/6/2023; - dell’elenco dei candidati che non hanno superato la prova preselettiva, in parte qua, nella parte cioè in cui attesta che i ricorrenti non hanno superato la prova di ammissione al corso intensivo di formazione di cui al DM 8/6/2023; - dell’elenco dei candidati ammessi al corso intensivo di formazione di cui al DM 8/6/2023 n. 107, pubblicato con nota MPI AOODGPER 82842 del 10/6/2024, in parte qua, nella parte cioè in cui non include i ricorrenti; - del punteggio assegnato a ciascun ricorrente alla prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione di cui al DM 8/6/2023 svolta il 6/5/2024 inferiore alla soglia minima di 6/10 richiesta dall’art. 6, comma del DM stesso, in parte qua, nella parte cioè relativa alla valutazione dei seguenti 10 quesiti, dei 100 sottoposti ai candidati nella prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione di cui al DM 8 giugno 2023, il 6 maggio 2024 presso la Fiera di Roma Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ATRIA MARIO il 14\10\2024 : della graduatoria finale del concorso straordinario di cui al D.M. n. 107/2023, pubblicata con decreto AOODPIT prot. 2187 del 9/8/2024, come rettificata con decreto AOODPIT prot. 2206 del 29/8/2024, nella parte in cui non include i ricorrenti, con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BRESSAN SABINA il 13\2\2026 : della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023 così come rettificata con decreto mpi AOODPIT 3827 del 18/12/2025 nella parte in cui non include i ricorrenti, con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale n. 107/2023 e gli atti della procedura straordinaria di reclutamento dei dirigenti scolastici, inclusi gli avvisi, gli esiti della prova scritta, gli elenchi degli ammessi e le graduatorie finali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, già respinti in una fase del precedente concorso per dirigenti scolastici e ammessi alla procedura straordinaria prevista dall'art. 5, commi 11-quinquies e seguenti, del d.l. n. 198/2022, hanno impugnato il decreto ministeriale n. 107/2023 e gli atti successivi della procedura. Hanno dedotto la violazione degli artt. 3, 4, 51, 53 e 97 Cost., la falsa applicazione della disciplina legislativa, l'eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà e irragionevolezza, nonché la violazione del buon andamento e del favor partecipationis. In particolare, hanno contestato l'obbligo di sostenere una prova scritta preselettiva, ritenuta più gravosa rispetto alla prova orale prevista per altre categorie di partecipanti; l'integrale imputazione ai candidati dei costi della procedura; la non conformità dei quadri di riferimento alle materie previste dal decreto; la formulazione e la valutazione di dieci quesiti della prova scritta, denunciando errori normativi, ambiguità, pluralità di risposte corrette, difformità dai programmi, mancanza di novità e formulazioni tecnicamente erronee o fuorvianti; infine, hanno prospettato questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative presupposte. Gli ulteriori motivi aggiunti hanno dedotto l'illegittimità derivata degli atti successivi e della graduatoria nazionale rettificata. Il Ministero ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso collettivo per conflitto di interessi tra i candidati, nonché l'improcedibilità, l'irricevibilità e l'infondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia nei confronti dei ricorrenti che avevano depositato la dichiarazione di rinuncia, compensando le spese. Ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti di tre ricorrenti che non avevano impugnato la graduatoria nazionale rettificata del dicembre 2025. Quanto ai cinque ricorrenti residui, ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto in forma collettiva in presenza di un conflitto di interessi: ciascun candidato mira a conseguire una posizione utile in graduatoria e, conseguentemente, all'esclusione o al mancato avanzamento degli altri. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, ritenendo le censure infondate. La procedura straordinaria è stata qualificata come misura eccezionale e riservata, introdotta dal legislatore per offrire una ulteriore chance ai candidati già respinti e per favorire la definizione del contenzioso e la copertura dei posti; la differenziazione delle prove tra le diverse categorie di beneficiari non è stata ritenuta irragionevole. L'obbligo di prova scritta per i candidati respinti alla prova scritta del concorso originario discende direttamente dalla disciplina primaria e non presenta profili manifesti di irragionevolezza tali da giustificare il rinvio alla Corte costituzionale; la questione di costituzionalità è stata quindi ritenuta manifestamente infondata. La censura sui costi è stata giudicata generica e priva di prova e quantificazione. La contestazione dei quadri di riferimento è stata ritenuta inammissibile per difetto di utilità concreta e comunque infondata, poiché i candidati hanno affrontato la prova in condizioni paritarie e il decreto si è limitato a richiamare e semplificare le materie del precedente regolamento concorsuale. Quanto ai quesiti, il TAR ha ribadito che la loro selezione e valutazione rientrano nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, sindacabile solo in presenza di errori oggettivi e manifesti. Le risposte individuate dalla Commissione sono state ritenute coerenti con il quadro normativo, mentre le alternative prospettate dai ricorrenti costituivano mere risposte plausibili ma errate, aventi funzione di distrattori. Non è stata dimostrata l'oggettiva erroneità dei quesiti o delle risposte, né un vizio sistemico della prova. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto rigettati per i ricorrenti residui, con compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
Il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia ex art. 84 del c.p.a.
La rinuncia determina l'estinzione del giudizio nei confronti dei ricorrenti che l'hanno validamente dichiarata.
art. 73 c.p.a.
come rilevato d’ufficio a verbale ex art. 73 del c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre al contraddittorio delle parti i profili di rito rilevati d'ufficio, tra cui l'inammissibilità del ricorso collettivo.
art. 5, commi 11-quinquies, 11-sexies, 11-septies e 11-octies, d.l. 198/2022, convertito dalla l. 14/2023
procedura di reclutamento “straordinaria”, riservata ad una particolare platea di beneficiari
La disciplina primaria istituisce una procedura eccezionale riservata a specifiche categorie di candidati, prevedendo prove differenziate, criteri di immissione in ruolo e l'integrale imputazione dei costi ai partecipanti.
art. 2 d.m. 107/2023
ha provveduto ad una puntuale identificazione dei beneficiari
Individua le categorie di soggetti ammessi alla procedura straordinaria in attuazione dell'art. 5, comma 11-quinquies, del d.l. n. 198/2022.
art. 6 d.m. 107/2023
il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta
Disciplina la prova di accesso al corso intensivo, prevedendo una prova scritta per i candidati respinti alla prova scritta del concorso originario e una prova orale per i candidati respinti alla prova orale.
art. 10, comma 2, d.m. 138/2017
materie di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e), g) e h)
Costituisce il riferimento regolamentare per le materie della prova, che il decreto n. 107/2023 ha richiamato e semplificato nei contenuti.
art. 35 d.lgs. 165/2001
Richiamato dai ricorrenti con riferimento ai principi di oggettività e buon andamento del metodo selettivo; la censura è stata respinta.
art. 1 d.P.R. 487/1994, come modificato dal d.P.R. 82/2023
Richiamato nei motivi aggiunti contro la graduatoria nazionale; la relativa censura non è stata accolta.
Massime di principio
- Il ricorso collettivo contro gli atti di una procedura selettiva è inammissibile quando i ricorrenti, pur deducendo censure comuni sull'organizzazione della procedura, perseguono l'ammissione o il collocamento in posizione utile e sono quindi reciprocamente interessati all'esclusione o al mancato avanzamento degli altri candidati.
- Una procedura di reclutamento straordinaria e riservata, istituita direttamente dalla legge per candidati già respinti in una precedente selezione, può prevedere prove e condizioni differenziate in relazione alla specifica posizione di provenienza dei beneficiari, senza che tale differenziazione integri di per sé disparità di trattamento o irragionevolezza.
- Quando la legge prevede una prova selettiva quale condizione di accesso a una procedura straordinaria, il candidato non può pretendere l'ammissione diretta al corso o alla fase successiva; la scelta legislativa è sindacabile per manifesta irragionevolezza, non per la mera preferenza soggettiva del candidato per un diverso modello selettivo.
- La selezione e la formulazione dei quesiti concorsuali rientrano nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori oggettivi e manifesti, illogicità o incongruenze evidenti; la mera sostenibilità di una diversa interpretazione o la plausibilità di una risposta alternativa non è sufficiente.
- La contestazione di quesiti concorsuali richiede un principio di prova dell'oggettiva erroneità o ambiguità della domanda o della risposta ufficiale; la sola allegazione della pluralità di quesiti asseritamente irregolari non dimostra un vizio sistemico dell'intera procedura.
- La censura relativa ai costi di una procedura selettiva è inidonea a fondare l'illegittimità dell'atto quando sia formulata in termini generici e non sia accompagnata da elementi probatori o da una quantificazione concreta dell'incidenza economica.
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