Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15176/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario nel quale la banca sosteneva l'esistenza di un saldo a debito a carico della società correntista. In primo grado era stata respinta la domanda di accertamento negativo proposta dalla correntista; in appello, invece, la Corte territoriale ha accolto l'impugnazione della società e ha dichiarato insussistente il saldo rivendicato dalla banca, ritenendo che, nelle azioni di accertamento negativo, incomba comunque sulla banca-creditrice l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ai sensi dell'art. 2697 c.c. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 2697 e 2033 c.c., sostenendo che, a fronte di una domanda di accertamento negativo proposta dal correntista, l'onere di provare l'inesistenza di addebiti o la debenza delle somme non può gravare sulla banca, ma su chi agisce per contestare il saldo e/o per ripetere indebito; con il secondo ha dedotto una grave violazione del giusto processo, del contraddittorio e del principio della domanda; con il terzo ha nuovamente censurato la violazione del principio sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. La resistente ha resistito con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione della Corte d'appello che aveva posto a carico della banca l'onere di provare la fondatezza del saldo debitorio impugnato in un giudizio di accertamento negativo promosso dal correntista. Secondo la Corte, nei giudizi in cui sia il debitore/correntista ad agire per far accertare l'insussistenza del debito, la regola generale dell'art. 2697 c.c. non si inverte: resta a carico dell'attore la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa o, nel caso di domanda di ripetizione, dei pagamenti indebitamente effettuati e della mancanza di una valida causa debendi. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La regola sull'onere della prova non si deroga per il solo fatto che l'azione sia di accertamento negativo; chi agisce deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, anche quando si tratti di fatti negativi dimostrabili mediante fatti positivi contrari o presunzioni.

  • art. 2033 c.c.

    Nelle azioni di ripetizione dell'indebito il creditore/attore deve provare i pagamenti eseguiti e l'assenza di una valida causa debendi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato anche per ribadire, in materia di conto corrente, il riparto dell'onere probatorio tra chi agisce per l'accertamento negativo e chi resiste.

Massime di principio

  • Nell'azione di accertamento negativo del debito, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa non si sposta automaticamente sul convenuto, anche se questi sia una banca o altro creditore professionale.
  • La difficoltà di provare un fatto negativo non comporta inversione dell'onere della prova: il fatto negativo può essere provato mediante fatti positivi contrari o per presunzioni.
  • Nel contenzioso bancario, se il correntista agisce per contestare il saldo o per ripetere indebito, deve allegare e provare gli elementi costitutivi della propria domanda, inclusa la mancanza di una valida causa di pagamento o di addebito.
  • La regola secondo cui la banca deve ricostruire l'intero rapporto mediante estratti conto opera quando è la banca a far valere il proprio credito, non quando sia il correntista ad agire in accertamento negativo.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteInadempimentoProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.