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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14433/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente censura la dichiarazione di inammissibilità delle istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare per presunta mancanza della dichiarazione e elezione di domicilio ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis, c.p.p., nonostante dagli atti risultino due distinti ricorsi presentati entro il termine di legge: uno depositato dall'avv. Jessica Schenati il 9/08/2024 e uno dall'avv. Mario Nava il 16/09/2024, quest'ultimo corredato dall'atto di elezione di domicilio. La motivazione dell'ordinanza impugnata non specifica le ragioni per le quali l'istanza dell'avv. Nava sarebbe carente, con conseguente vizio di motivazione e violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e)).

La decisione

La Corte ha accolto il motivo di ricorso per carenza di motivazione e ha annullato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Brescia, rinviando la causa per un nuovo giudizio al medesimo Tribunale. La Corte ha rilevato che entrambe le istanze erano state presentate entro il termine di trenta giorni dall'ordine di esecuzione e che la motivazione del provvedimento impugnato non chiarisce perché l'istanza dell'avv. Nava, pur corredata dall'elezione di domicilio, sia stata ritenuta carente; per tali ragioni è stato disposto l'annullamento con rinvio (decisione del 08/01/2026).

Norme richiamate

  • art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Richiede la dichiarazione e l'elezione di domicilio per le istanze relative a misure alternative; la loro assenza può comportare l'inammissibilità dell'istanza, ma il giudice deve verificare e motivare specificamente l'eventuale carenza formale

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Consente il gravame per violazione di legge e vizio di motivazione; è stato utilizzato per censurare la mancata specificazione, nella motivazione del giudice a quo, delle ragioni per cui una delle istanze sarebbe stata ritenuta inesistente/irregolare

Massime di principio

  • Se sono presentate più istanze distinte, il giudice deve esaminarle e motivare separatamente l'eventuale inammissibilità di ciascuna; una motivazione generica che non distingue tra i singoli atti può determinare l'annullamento
  • La presenza in atti di un atto di nomina del difensore con elezione di domicilio è un elemento formale rilevante: se l'istanza ne è corredata, il rifiuto per sola presunta mancanza richiede una spiegazione motivata
  • La mancata specificazione delle ragioni di rigetto costituisce vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p. e può giustificare l'annullamento con rinvio
  • Il termine di presentazione delle istanze (qui richiamato come trenta giorni dall'ordine di esecuzione) è fondamentale; verificare sempre la tempestività prima di dichiarare inammissibilità per altri vizi formali
  • In caso di cambio di difensore o di pluralità di atti difensivi, il Tribunale deve accertare a quale istanza si riferisce la carenza formale e non applicare un giudizio generalizzato a più richieste
  • Per evitare il rischio di annullamento, l'amministrazione della giustizia dovrebbe annotare e motivare espressamente la valutazione di ciascun documento formale allegato alle singole istanze

Testo integrale

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