Cassazione Civile, Ordinanza n. 01816/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore aeroportuale)
La controversia
I vettori aerei avevano agito per ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a causa di una condotta illecita della società di gestione aeroportuale, qualificata dal giudice di merito come abuso di posizione dominante. La condotta contestata consisteva, in sintesi, nella mancata applicazione ai ricorrenti di uno sconto tariffario riconosciuto invece ad altri operatori per l’utilizzo delle medesime infrastrutture aeroportuali. Il Tribunale aveva ritenuto sussistente l’illecito antitrust ma aveva dichiarato prescritto il diritto risarcitorio; la Corte d’appello aveva confermato. Con il ricorso per cassazione i vettori deducevano, con nove motivi, violazioni di norme civilistiche, antitrust e di diritto dell’Unione, sostenendo che il diritto al ristoro dovesse essere soggetto a prescrizione decennale e che la disciplina eurounitaria imponesse di qualificare la responsabilità anche in termini contrattuali o comunque di ritenere incompatibile la prescrizione quinquennale. Nella memoria chiedevano anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla portata dell’art. 102 TFUE e dell’art. 16 della direttiva 96/67/CE quanto agli effetti dell’abuso all’interno del rapporto contrattuale e alla necessità di estendere lo sconto a tutti i vettori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi reiterassero questioni già decise in senso conforme dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’azione risarcitoria proposta per abuso di posizione dominante è soggetta a prescrizione quinquennale e non decennale. Ha escluso la necessità di rinvio pregiudiziale, osservando che l’art. 102 TFUE non disciplina la durata della prescrizione né impone di qualificare la responsabilità antitrust come contrattuale; la direttiva 2014/104/UE conferma invece che gli Stati membri regolano la prescrizione, con durata minima di cinque anni e attenzione al dies a quo. Ha inoltre rilevato che il giudice di merito non aveva negato l’illecito antitrust, ma aveva rigettato la domanda per prescrizione, rendendo il quesito sullo sconto tariffario non decisivo. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con statuizione sul raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
Richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate; la Corte non attribuisce a tale disposizione un ruolo decisivo nella soluzione, concentrandosi sulla prescrizione dell’azione risarcitoria antitrust.
art. 2597 c.c.
Richiamato dai ricorrenti; la Corte non desume da esso una qualificazione contrattuale della responsabilità da abuso di posizione dominante.
art. 2946 c.c.
Invocato dai ricorrenti per sostenere la prescrizione ordinaria decennale; la Corte ribadisce invece l’applicabilità della prescrizione quinquennale all’azione risarcitoria antitrust.
art. 1175 c.c.
Richiamato in relazione a obblighi di correttezza e buona fede; non ritenuto idoneo a mutare la natura extracontrattuale della responsabilità antitrust.
art. 1374 c.c.
Richiamato dai ricorrenti; la Corte non ne ricava obblighi contrattuali rilevanti ai fini della prescrizione.
art. 1375 c.c.
Richiamato dai ricorrenti; la Corte non lo considera fondamento di una responsabilità contrattuale da abuso di posizione dominante.
art. 9 L. 18 giugno 1998, n. 192
Richiamato dai ricorrenti; non assume ruolo decisivo nella decisione sulla prescrizione dell’azione antitrust.
art. 1418 c.c.
Richiamato nel sesto motivo; la Corte non affronta un profilo di nullità contrattuale idoneo a incidere sul regime prescrizionale applicato.
art. 1173 c.c.
Richiamato tra i motivi; non è valorizzato quale base per una responsabilità contrattuale.
art. 1174 c.c.
Richiamato tra i motivi; non è ritenuto decisivo per la qualificazione del rapporto.
art. 1337 c.c.
Richiamato nell’ottavo motivo; la Corte non riconduce la vicenda a responsabilità precontrattuale.
art. 8 d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3
Richiamato come disciplina interna di recepimento della direttiva antitrust; la Corte lo cita a conferma dell’impostazione extracontrattuale della responsabilità da illecito antitrust.
art. 14 d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3
Richiamato per la quantificazione del danno; la Corte evidenzia che il rinvio agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. conferma la natura extracontrattuale della responsabilità antitrust.
art. 16 direttiva 96/67/CE
Richiamato nei motivi e nella richiesta di rinvio pregiudiziale; la Corte ritiene che non incida sulla questione della durata della prescrizione del diritto risarcitorio.
art. 102 TFUE
La Corte afferma che la norma vieta l’abuso di posizione dominante ma non disciplina la durata della prescrizione né impone la qualificazione contrattuale della responsabilità; pertanto non giustifica il rinvio pregiudiziale sul punto.
art. 81 CE
Richiamato tramite la giurisprudenza Manfredi; conferma che, in mancanza di disciplina unionale, il termine di prescrizione è rimesso al diritto nazionale nel rispetto dei principi di equivalenza ed ეფექტività.
art. 10 direttiva 2014/104/UE
La Corte lo richiama come conferma che gli Stati membri stabiliscono i termini di prescrizione per le azioni risarcitorie antitrust, con durata minima di cinque anni e regole sul dies a quo.
art. 267 TFUE
Richiamato per escludere il rinvio pregiudiziale, poiché non può essere chiesta alla Corte di giustizia una pronuncia consultiva su una questione che il diritto dell’Unione non disciplina in tema di durata della prescrizione.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Usato come base dell’inammissibilità, perché i motivi non offrivano argomenti idonei a superare l’orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 1223 c.c.
Richiamato dall’art. 14 d.lgs. n. 3/2017 come criterio di quantificazione del danno; la Corte lo considera indice della natura extracontrattuale della responsabilità antitrust.
art. 1226 c.c.
Richiamato dall’art. 14 d.lgs. n. 3/2017 per la liquidazione equitativa del danno; conferma l’impostazione extracontrattuale.
art. 1227 c.c.
Richiamato dall’art. 14 d.lgs. n. 3/2017; la Corte lo usa come ulteriore conferma della struttura extracontrattuale del risarcimento antitrust.
Massime di principio
- L’azione di risarcimento del danno da abuso di posizione dominante è soggetta alla disciplina nazionale della prescrizione; il diritto dell’Unione non impone, di per sé, una qualificazione contrattuale della responsabilità né una prescrizione decennale.
- In assenza di una disciplina unionale sulla durata del termine di prescrizione, spetta agli ordinamenti nazionali fissarne durata, decorrenza, sospensione e interruzione, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.
- Non è ammissibile il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione prospettata mira in sostanza a ottenere una pronuncia su un profilo non disciplinato dalla norma eurounitaria invocata o su un problema meramente ipotetico e non decisivo per la controversia.
- La disciplina di recepimento delle azioni risarcitorie antitrust, ove richiami criteri di liquidazione del danno propri della responsabilità extracontrattuale, costituisce indice della natura extracontrattuale dell’illecito e non di una responsabilità contrattuale.
- Quando il giudice di merito ha già accertato l’illecito ma ha rigettato la domanda per prescrizione, questioni ulteriori sulla portata sostanziale del divieto antitrust possono essere irrilevanti ai fini del decidere se non incidono sul capo relativo all’estinzione del diritto.
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