Cassazione Penale, Sentenza n. 13206/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari per omessa motivazione in relazione alla richiesta di beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziario. Pur avendo la Corte confermato la sospensione condizionale della pena e riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, non ha valutato né motivato, neanche implicitamente, la richiesta difensiva di non menzione, malgrado tale richiesta fosse stata espressamente formulata e riportata tra i motivi d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nella parte indicata. Ha affermato che, sebbene i benefici della non menzione e della sospensione condizionale abbiano finalità diverse, le valutazioni possono parzialmente sovrapporsi e, quando uno dei benefici venga concesso e l'altro negato, la decisione deve essere sorretta da motivazione congrua. Poiché la Corte territoriale non ha dato alcuna motivazione sulla domanda di non menzione, la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla parte relativa alla non menzione della condanna nel certificato penale e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio su quel punto.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - principio della 'emenda'
Sez. 3, n. 56100 del 09/11/2018, M., Rv. 274676
Il beneficio della non menzione è fondato sul principio della emenda, volto a favorire il recupero morale e sociale del condannato; la sospensione condizionale persegue invece il ravvedimento e la prevenzione di future violazioni
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - esigenza di motivazione congrua quando si concedono/negano benefici alternativi o sovrapponibili
Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Fusari, Rv. 281787; Sez. 3, n. 18396 del 15/03/2017, Cojocaru, Rv. 269638
Quando venga concesso uno dei benefici (es. sospensione condizionale) e negato l'altro (es. non menzione), la decisione discrezionale deve essere esplicitamente e congruamente motivata; l'omessa motivazione è motivo di annullamento e rinvio
Massime di principio
- Se il giudice concede la sospensione condizionale della pena ma respinge la domanda di non menzione, deve fornire motivazione specifica che giustifichi la disparità di trattamento; l'assenza di tale motivazione è vizio sanabile con annullamento e rinvio.
- La non menzione è collegata al principio di emenda e al reinserimento sociale; la sua valutazione richiede un esame esplicito dei requisiti e della documentazione probatoria sul ravvedimento e sulle condizioni personali.
- In presenza di valutazioni parzialmente sovrapponibili tra benefici (es. sospensione condizionale e non menzione), il difensore dovrebbe sollecitare espressamente al giudice un pronunciamento motivato su entrambe le richieste e riportare tale sollecitazione in atti d'appello per poter censurare eventuali omissioni in Cassazione.
- Per il giudice d'appello, è prudente motivare separatamente la concessione o il diniego di ciascun beneficio per evitare vizi di motivazione e probabili annullamenti limitati alle questioni di omessa motivazione.
- La Cassazione, quando riscontra omissione di motivazione su una specifica istanza collegata a una sentenza altrimenti confermata, può limitare l'annullamento alla sola questione e disporre il rinvio ad altra sezione per nuovo giudizio su quel punto.
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