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Sentenza

Sentenza n. 14998/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - del provvedimento prot. RFI_DAC\A0011\P2026\0003286 del 19.05.2026, con cui Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito RFI) ha disposto l’esclusione della ricorrente dal Lotto n. 7 (Milano) della procedura n. DAC.0260.2025 avente ad oggetto l’affidamento dei “Servizi di manutenzione dei Mezzi d’Opera in dotazione alle DOIT di RFI” (CIG B6BD9CB410); - del provvedimento prot. RFI_DAC\A0011\P2026\0001085 del 18.02.2026, con cui RFI ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento di esclusione dalla suddetta procedura n. DAC.0260.2025; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusi in particolare • il Disciplinare di gara, ove occorra e comunque nei limiti dell’interesse fatto valere; • ove occorra, e per quanto di ragione in relazione al motivo subordinato dedotto in narrativa, dei provvedimenti (e/o delle comunicazioni di aggiudicazione) con cui RFI ha disposto l’aggiudicazione dei Lotti nn. 15 (Verona) e 14 (Venezia) in favore, rispettivamente, delle società controinteressate Mazzitecnology S.r.l. e Railoc S.r.l., unitamente ai relativi verbali di gara nella parte in cui precludono lo scorrimento delle relative graduatorie in favore della ricorrente; per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto relativo al Lotto n. 7 (ovvero, in subordine, dei contratti relativi ai Lotti nn. 15 e 14), ove stipulato/i, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.; nonché per la condanna di RFI al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione di misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente a mezzo della sua riammissione alla procedura di gara per cui è controversia ed il subentro nell’aggiudicazione del Lotto n. 7 (ovvero, in via subordinata, dei Lotti nn. 15 e 14).

Giustizia amministrativa202606754

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura di gara per informazioni false o fuorvianti relative a certificazioni ISO e a un certificato di qualifica professionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione dal Lotto 7 di una procedura ristretta per servizi di manutenzione dei mezzi d'opera di RFI, nonché l'avvio del procedimento di esclusione e gli atti connessi, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento in forma specifica mediante riammissione e subentro. Il primo motivo deduceva violazione degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. 36/2023, eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento, carenza di istruttoria e illogicità, violazione del principio di fiducia, della lex specialis e di proporzionalità, nonché inesigibilità della condotta e assenza di negligenza. La ricorrente sosteneva che l'esclusione non potesse fondarsi sul solo dato oggettivo dell'inesattezza documentale, ma richiedesse l'accertamento della rimproverabilità soggettiva. Quanto al certificato PND intestato a un dipendente, deduceva di averlo ricevuto dal lavoratore e dal centro di formazione, in apparenza autentico, sicché non sarebbe stato esigibile un controllo presso l'ente certificatore. Quanto alle certificazioni ISO, affermava di non aver ricevuto la comunicazione della sospensione o revoca e di aver fatto affidamento sulla validità indicata nei documenti. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, deduceva violazione della proporzionalità e dei principi di risultato e accesso al mercato, sostenendo che i documenti riguardassero soltanto elementi premiali e benefici relativi alla cauzione, non requisiti di partecipazione; la conseguenza avrebbe dovuto essere la sola decurtazione dei punteggi e non l'esclusione. Contestava inoltre la clausola del disciplinare secondo cui le modifiche della graduatoria di un lotto non avrebbero prodotto effetti sugli altri lotti dopo l'applicazione del vincolo di aggiudicazione, ritenendola irragionevole ove interpretata come preclusione assoluta allo scorrimento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha riconosciuto che la fornitura, anche per negligenza, di informazioni false o fuorvianti idonee a influenzare le decisioni della stazione appaltante costituisce grave illecito professionale, ma ha escluso ogni automatismo espulsivo: la stazione appaltante deve valutare in concreto la falsità o fuorvianza dell'informazione, la sua idoneità a incidere sulle decisioni e l'impatto sulla integrità o affidabilità dell'operatore. Trattandosi di valutazione tecnico-discrezionale, il sindacato giudiziale è estrinseco e limitato alla ragionevolezza. Nel caso concreto, il TAR ha ritenuto indubbia la falsità delle informazioni relative alla validità delle certificazioni ISO e al possesso del certificato formativo del dipendente, nonché l'idoneità dei documenti a influenzare l'attribuzione del punteggio tecnico e la riduzione della cauzione. Ha reputato non arbitraria la valutazione di negligenza compiuta da RFI, poiché l'operatore economico deve verificare, con i mezzi disponibili, la validità e l'efficacia della documentazione prodotta in gara; tale obbligo è coerente con la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. Il secondo motivo è stato respinto perché gli artt. 95 e 98 del d.lgs. 36/2023 collegano l'illecito professionale anche alle informazioni idonee a influenzare decisioni sulla selezione e sull'aggiudicazione, non soltanto sull'ammissione o sull'esclusione; pertanto, il fatto che i documenti incidessero su punteggi premiali e cauzione non impediva l'esclusione. Infine, il TAR ha rilevato che RFI non aveva applicato automaticamente la clausola sul vincolo di aggiudicazione per impedire lo scorrimento, ma si era riservata di estendere l'esclusione agli altri lotti soltanto previo accertamento della medesima condotta. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 1.000 euro ciascuna in favore di RFI e della controinteressata costituita, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione immediata del giudizio quando il contraddittorio e l'istruttoria risultano completi, previa osservanza delle formalità previste.

  • art. 120, comma 5, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento.

  • art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023

    la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: “e) che l’offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”

    Consente l'esclusione per grave illecito professionale quando la condotta incide sull'integrità o affidabilità dell'operatore, senza automatismo e previa valutazione concreta.

  • art. 98, comma 2, lett. b), d.lgs. 36/2023

    idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore

    Richiede che la stazione appaltante accerti l'incidenza della condotta sull'affidabilità e integrità dell'operatore.

  • art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023

    condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante (...) oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione

    Le informazioni false o fuorvianti rilevano come grave illecito professionale anche quando incidono sulla selezione o sull'aggiudicazione, non solo sull'ammissione o sull'esclusione.

  • art. 98, comma 6, d.lgs. 36/2023

    costituiscono mezzi di prova adeguati (...) la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti

    La situazione escludente deve essere dimostrata mediante mezzi di prova adeguati, inclusi indizi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 96, comma 15, d.lgs. 36/2023

    In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione (...) la stazione appaltante ne dà segnalazione all’ANAC

    Prevede la segnalazione all'ANAC delle false dichiarazioni o documentazioni, con eventuale iscrizione nel casellario in presenza di dolo o colpa grave.

  • art. 169, comma 1, d.lgs. 36/2023

    Richiamato dagli atti di gara quale base della facoltà di escludere motivatamente concorrenti privi di adeguata affidabilità professionale.

  • art. 2 d.lgs. 36/2023

    La ricorrente ne invocava il principio di fiducia, ma il motivo è stato respinto.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Impone la diligenza qualificata richiesta dalla natura dell'attività esercitata; per un operatore economico comprende la verifica della validità e dell'efficacia della documentazione prodotta in gara.

  • art. 57, par. 4, direttiva 2014/24/UE

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio di proporzionalità, senza che il motivo sia stato accolto.

Massime di principio

  • La fornitura, anche per negligenza, di informazioni false o fuorvianti idonee a influenzare le decisioni della stazione appaltante sulla selezione o sull'aggiudicazione può integrare un grave illecito professionale ai sensi degli artt. 95 e 98 del d.lgs. 36/2023, anche quando le informazioni riguardano elementi premiali o benefici relativi alla garanzia e non requisiti di partecipazione.
  • L'esclusione per grave illecito professionale non è automatica: la stazione appaltante deve accertare in concreto la falsità o fuorvianza dell'informazione, la sua idoneità a sviare le valutazioni e l'incidenza della condotta sull'integrità o affidabilità dell'operatore.
  • La valutazione della stazione appaltante in materia di grave illecito professionale è tecnico-discrezionale e il sindacato del giudice amministrativo resta estrinseco, limitato alla verifica della ragionevolezza e dell'assenza di arbitrarietà della decisione espulsiva.
  • L'operatore economico che partecipa a una gara deve verificare, con tutti i mezzi ragionevolmente disponibili, la validità e l'efficacia della documentazione prodotta, in applicazione della diligenza qualificata propria dell'attività professionale d'impresa; l'affidamento sulla documentazione ricevuta da dipendenti o soggetti terzi non esclude di per sé la negligenza.
  • La circostanza che un documento falso o non valido incida soltanto sull'attribuzione di punteggi premiali o sulla riduzione della garanzia non impedisce l'esclusione quando la documentazione sia idonea a influenzare la selezione o l'aggiudicazione.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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