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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37467/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società aveva ricevuto una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2006, con contestazione di omessi o carenti versamenti IRES e IRAP. La società aveva sostenuto che l’iscrizione a ruolo derivasse da un errore materiale nella compilazione della dichiarazione, in particolare nella indicazione di crediti d’imposta poi compensati tramite F24, e quindi che la pretesa fosse illegittima perché la dichiarazione era emendabile anche in sede contenziosa. I giudici di merito avevano invece ritenuto non emendabile l’errore perché la rettifica sarebbe stata tardiva rispetto al termine previsto per la dichiarazione integrativa. Con il ricorso per cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. 322/1998, in relazione all’art. 38 d.P.R. 600/1973, nonché dei principi costituzionali di capacità contributiva e buon andamento, deducendo che la CTR non aveva applicato il principio della generale emendabilità della dichiarazione tributaria e non aveva distinto tra dichiarazioni di mera scienza e dichiarazioni di contenuto negoziale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo perché la CTR aveva erroneamente affermato che il termine per la dichiarazione integrativa costituisse il termine ultimo per ogni ritrattazione della dichiarazione, senza distinguere tra dichiarazioni di scienza, emendabili anche in giudizio, e dichiarazioni aventi natura negoziale, non emendabili salvo prova dell’errore essenziale e riconoscibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che dovrà riesaminare la vicenda alla luce dei principi indicati e verificare anche i presupposti del credito portato in compensazione, oltre a provvedere sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è invocato come norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge denunciato in cassazione.

  • art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    consente la presentazione di dichiarazioni integrative per correggere errori od omissioni; il termine annuale non esaurisce in sé il potere di opporsi in giudizio alla pretesa tributaria quando si tratti di errori emendabili in sede contenziosa.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    regola l’istanza di rimborso dei versamenti diretti; la Corte richiama il suo autonomo termine di decadenza, distinto dalla dichiarazione integrativa.

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    è richiamato come termine entro il quale è emendabile l’errore che determini un danno per l’amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    in giudizio il contribuente che ritratti la propria dichiarazione deve provare il fatto impeditivo dell’obbligazione tributaria.

  • artt. 1427 ss. c.c.

    sono richiamati per il caso in cui l’errore riguardi una dichiarazione avente natura negoziale, emendabile solo se essenziale e obiettivamente riconoscibile.

  • art. 53 Cost.

    è evocato a sostegno della tesi per cui non può essere preteso un tributo non dovuto in base alla reale capacità contributiva.

  • art. 97 Cost.

    è richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la dichiarazione dei redditi è normalmente una mera dichiarazione di scienza e, come tale, è emendabile anche in sede contenziosa quando il contribuente dimostri errori di fatto o di diritto che abbiano determinato un maggior debito d’imposta o un minor credito.
  • Il termine previsto per la dichiarazione integrativa non coincide necessariamente con il termine ultimo per contestare in giudizio la pretesa fiscale: il contribuente può sempre opporsi alla maggiore pretesa allegando e provando l’errore contenuto nella dichiarazione, salvo che si tratti di parti della dichiarazione aventi natura negoziale.
  • Quando la dichiarazione incorpora una vera e propria opzione o manifestazione di volontà con effetti decadenziali, il principio di generale emendabilità non opera automaticamente; in tal caso l’errore è rettificabile solo se essenziale e obiettivamente riconoscibile ai sensi degli artt. 1427 ss. c.c.
  • Nel giudizio di impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, spetta al contribuente che contesti la propria dichiarazione fornire la prova del fatto che esclude o riduce l’obbligazione tributaria.
  • Il giudice di merito, prima di negare l’emendabilità della dichiarazione, deve qualificare la specifica voce contestata e verificare se essa esprima una mera scienza dichiarativa oppure una scelta negoziale del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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