Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 26/01/2021 n. 1562 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La societa' ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva confermato il rigetto del ricorso contro l'avviso di accertamento per il 2005. I rilievi censurati riguardavano: (1) la ripresa di due fatture per costi ritenuti indeducibili (Euro 26.250,00) - la CTR aveva ritenuto che le fatture non fossero state prodotte in giudizio; (2) la ritenuta indeducibilita' di una penale di Euro 100.000,00 relativa alla mancata cessione di un terreno, per mancanza di inerenza con l'oggetto sociale (la CTR aveva considerato l'attivita' della societa' come elaborazione elettronica di dati); (3) la rettifica del valore di cessione di un terreno per maggior valore di Euro 283.443,75, con la motivazione di antieconomicita' dell'operazione. Il motivo di cassazione denunciava omesso esame di fatto decisivo e carente motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha escluso l'inammissibilita' per la c.d. "doppia conforme" ritenendo che nei gradi di merito non fossero state decise le stesse ragioni (mancata o diversa istruzione probatoria). Sul punto delle due fatture, la Corte ha ritenuto la censura inammissibile in sede di cassazione in quanto l'affermazione della sentenza circa la mancata produzione di un documento, se inesatta, configura errore di fatto rimediabile con revocazione (art. 395 c.p.c., n. 4) e non con ricorso per cassazione. Ha invece ritenuto fondate le censure relative alla penale di Euro 100.000,00 e alla rettifica del valore del terreno: la CTR non ha considerato che, in sede di accertamento con adesione, l'attivita' contestata era stata qualificata come valorizzazione e promozione immobiliare (cod. AT70110) e non ha esaminato l'eccezione della societa' sulla illegittimita' del metodo di determinazione del valore del cespite. Per questi motivi la sentenza e' stata cassata e il processo rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione; sono state poste a carico dell'erario le spese del giudizio di legittimita'.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Regola il vizio per omesso esame di un fatto decisivo o insufficiente motivazione come motivo di cassazione; la Corte ha ritenuto applicabile il vizio in relazione ai rilievi su penale e valore del terreno.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Disciplina la c.d. "doppia conforme": il ricorso per cassazione e' inammissibile se primo e secondo grado si sono pronunciati con le stesse ragioni sulle stesse questioni di fatto; qui la Corte ha ritenuto che la condizione non fosse sussistente quando manca un'istruzione o l'informazione probatoria nei due gradi.

  • Decreto Legge n. 83/2012, art. 54 (convertito con L. n. 134/2012)

    Richiamato quale norma che ha inciso sull'ambito applicativo della 'doppia conforme' e sull'operativita' delle regole processuali sui ricorsi in cassazione nei giudizi d'appello introdotti dopo il 11/9/2012.

  • art. 395 c.p.c., n. 4

    Prevede la revocazione per errore di fatto: se il giudice di merito dichiara l'inesistenza di un documento invece prodotto, si tratta di errore materiale/di fatto rimediabile con revocazione, non con ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Se in sentenza di merito il giudice dichiara che un documento non e' nel fascicolo mentre esso e' invece stato prodotto, la via corretta non e' la cassazione per vizio di motivazione, ma la revocazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4; controllare sempre lo stato degli atti processuali e, se necessario, chiedere la revocazione.
  • La regola della "doppia conforme" (art. 348-ter) impedisce la cassazione quando i due gradi hanno deciso con le stesse ragioni sulle stesse questioni di fatto; per superarla occorre dimostrare che le ragioni di fatto alla base delle due decisioni sono diverse o che in uno dei due gradi e' mancata l'istruzione probatoria.
  • Sull'inderenza dei costi (es. penali), l'Amministrazione deve motivare la mancanza di nesso con il reddito d'impresa considerando l'effettiva qualifica dell'attivita' della societa' (anche quella risultante in sede di accertamento con adesione): non e' sufficiente appellarsi all'ATOP (codice attività) se risultano elementi che dimostrano una diversa attivita' o riconducibilita' del costo.
  • In caso di rettifica del valore di un cespite ceduto, l'Amministrazione deve illustrare e motivare il metodo di determinazione del valore e non limitarsi a valutazioni di 'antieconomicita''; il contribuente deve contestare la metodologia e produrre elementi alternativi di valutazione.
  • In giudizio tributario custodire e valorizzare la documentazione fiscale in tutti i gradi processuali: la mancata produzione o la supposta mancata produzione possono pregiudicare il ricorso e spostare la disputa su questioni procedurali (revocazione) piuttosto che sul merito.
  • Se si propone appello, specificare nel motivo di appello le mancanze della decisione di primo grado (es. mancata pronuncia su determinati profili) e preservare l'istruzione probatoria, poiché la Corte di cassazione non sostituisce il giudice di merito nella valutazione dei fatti senza un vizio di diritto manifesto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.