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Direttiva 2018/597

Direttiva (UE) 2018/597 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 92/66/CEE del Consiglio, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018L0597

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2018/597 modifica la direttiva 92/66/CEE sulla lotta contro la malattia di Newcastle. L'intervento principale consiste nella soppressione degli allegati V, VI e VII e nel trasferimento alla Commissione del potere di adottare, tramite atti di esecuzione, norme su laboratorio di riferimento, informazioni da trasmettere e criteri per i piani di emergenza. Gli Stati membri devono recepire le nuove disposizioni entro il 30 giugno 2018 e applicarle dal 1º gennaio 2019.

Modifica della direttiva 92/66/CEE per aggiornare la governance di attuazione e semplificare le misure di lotta contro la malattia di Newcastle, spostando nella Commissione competenze prima legate agli allegati soppressi.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in relazione alle misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia di Newcastle nei volatili, nei piccioni viaggiatori e in altri uccelli tenuti in cattività. Incide in particolare sull'organizzazione dei laboratori di riferimento, sulla trasmissione di informazioni alla Commissione e sulla predisposizione dei piani di emergenza nazionali. Sono rilevanti anche le attività delle autorità competenti nazionali e dei laboratori nazionali coinvolti nella diagnosi e nel contenimento dei focolai.

Direttiva (UE) 2018/597 che modifica la direttiva 92/66/CEE sulla malattia di Newcastle

La direttiva interviene sulla disciplina unionale di lotta contro la malattia di Newcastle, che riguarda i volatili, i piccioni viaggiatori e altri uccelli tenuti in cattività. L'obiettivo è semplificare e snellire il sistema, aggiornando la struttura normativa alla luce delle nuove regole sui laboratori di riferimento dell'Unione e del sistema degli atti di esecuzione.

Finalità e logica dell'intervento

Il legislatore dell'Unione rileva che la direttiva 92/66/CEE conteneva negli allegati V, VI e VII regole operative su laboratorio di riferimento, flussi informativi verso la Commissione e criteri per i piani di emergenza. Per ragioni di coerenza, chiarezza ed efficacia, tali contenuti vengono trasferiti nel corpo della direttiva e affidati alla Commissione tramite atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame del regolamento (UE) n. 182/2011.

Designazione e funzioni del laboratorio di riferimento dell'Unione europea

Il nuovo articolo 15 dispone che la Commissione designi, mediante atti di esecuzione, un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia di Newcastle. La norma elenca in modo puntuale le funzioni del laboratorio, che comprendono il coordinamento dei metodi diagnostici negli Stati membri, la gestione di ceppi virali e sieri di riferimento, la conservazione di raccolte di ceppi e isolati, l'organizzazione di prove comparative, la raccolta e il confronto dei dati diagnostici, la caratterizzazione degli isolati e il supporto alla diagnosi differenziale.

Il laboratorio deve inoltre seguire l'evoluzione mondiale della sorveglianza, dell'epidemiologia e della prevenzione della malattia, mantenere competenze specialistiche sui virus interessati e sui prodotti di medicina veterinaria immunologica e contribuire alla formazione e riqualificazione degli esperti di laboratorio, al fine di armonizzare le tecniche diagnostiche nell'Unione.

Informazioni da trasmettere alla Commissione

L'articolo 19, paragrafo 5, prevede che, quando necessario per la corretta applicazione delle misure di controllo, gli Stati membri trasmettano alla Commissione, in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, le informazioni sulla situazione della malattia e sulle misure di controllo applicate. Il nuovo paragrafo 6 attribuisce alla Commissione il potere di fissare, con atti di esecuzione, le norme relative a tali informazioni.

Piani di emergenza nazionali

L'articolo 21 impone a ciascuno Stato membro di predisporre un piano di emergenza che specifichi le misure nazionali da applicare in caso di focolaio di malattia di Newcastle. Il piano deve essere aggiornato, se necessario, per tener conto dell'evoluzione della situazione e deve garantire l'accesso a installazioni, attrezzature, personale e altri materiali idonei necessari per una rapida ed efficace eradicazione del focolaio.

Il piano deve anche indicare con precisione il quantitativo di vaccino che lo Stato membro ritiene necessario per una vaccinazione d'emergenza. I piani e i successivi aggiornamenti devono essere presentati alla Commissione, che li esamina per verificare se consentano di raggiungere l'obiettivo perseguito e può proporre modifiche, in particolare per assicurarne la compatibilità con i piani degli altri Stati membri. L'approvazione finale avviene secondo la procedura d'esame. Inoltre, la Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, i criteri che gli Stati membri devono seguire nella redazione dei piani.

Procedura di comitato e atti di esecuzione

L'articolo 25 viene riscritto per coordinare la disciplina con il regolamento (UE) n. 182/2011. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, che opera come comitato ai sensi di tale regolamento. Nei casi in cui la direttiva rinvia all'articolo 25, si applica la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Soppressione degli allegati e conseguenze pratiche

La direttiva sopprime gli allegati V, VI e VII della direttiva 92/66/CEE. Di conseguenza, non sono più gli allegati a contenere il nome e l'indirizzo del laboratorio di riferimento, il modello di comunicazione alla Commissione o i criteri minimi per i piani di emergenza; tali aspetti vengono ora disciplinati dagli articoli 15, 19 e 21 e, se necessario, da atti di esecuzione della Commissione.

Recepimento, applicazione e decorrenza

La direttiva impone agli Stati membri un termine di recepimento breve: entro il 30 giugno 2018 devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi al nuovo testo e informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono essere applicate dal 1º gennaio 2019. Gli atti di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.

Disposizione transitoria ed entrata in vigore

Per evitare vuoti regolatori, la designazione del laboratorio di riferimento effettuata sulla base del precedente allegato V continua a produrre effetti fino alla nuova designazione adottata ai sensi del nuovo articolo 15. La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Designazione del laboratorio di riferimento UE

L'articolo 15 della direttiva 92/66/CEE è sostituito: la Commissione designa, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia di Newcastle. Il nuovo articolo 15 elenca in modo dettagliato le competenze e i compiti del laboratorio, tra cui coordinamento dei metodi diagnostici, rilascio di ceppi virali e sieri di riferimento, conservazione di collezioni di ceppi e isolati, prove comparative periodiche, raccolta e confronto dei dati, caratterizzazione degli isolati, sorveglianza dell'evoluzione globale della malattia, supporto alla diagnosi differenziale, conoscenza dei prodotti immunologici veterinari e formazione/riqualificazione degli esperti.

Scambio di informazioni e atti di esecuzione

L'articolo 19 è modificato: se necessario per la corretta applicazione delle misure di controllo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, le informazioni sulla situazione della malattia e sulle misure adottate. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, norme relative al contenuto e alle modalità di tali informazioni.

Piani di emergenza nazionali

L'articolo 21 è sostituito: ogni Stato membro deve redigere un piano di emergenza con le misure nazionali da applicare in caso di focolaio di malattia di Newcastle e aggiornarlo se necessario. Il piano deve garantire accesso a installazioni, attrezzature, personale e materiali necessari per una rapida ed efficace eradicazione del focolaio e indicare con precisione il quantitativo di vaccino ritenuto necessario per la vaccinazione d'emergenza. I piani e i relativi aggiornamenti sono presentati alla Commissione, che li esamina e può proporre modifiche; l'approvazione avviene secondo la procedura d'esame. La Commissione può inoltre fissare, mediante atti di esecuzione, i criteri da seguire per la redazione dei piani.

Comitologia e procedura d'esame

L'articolo 25 è sostituito per allineare la disciplina al regolamento (UE) n. 182/2011. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, e nei casi di rinvio all'articolo 25 si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Soppressione degli allegati V, VI e VII

Sono soppressi gli allegati V, VI e VII della direttiva 92/66/CEE, poiché le relative materie sono trasferite agli articoli 15, 19 e 21 e affidate alla disciplina tramite atti di esecuzione della Commissione.

Termine di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2018 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali si applicano dal 1º gennaio 2019. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

Disposizione transitoria

La designazione del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia di Newcastle effettuata in base all'allegato V della direttiva 92/66/CEE, nella versione precedente alla modifica, resta valida fino alla nuova designazione conforme al nuovo articolo 15.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecontrolli ufficialisicurezza alimentareamministrazione pubblicadiritto veterinario

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