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Direttiva 2018/725

Direttiva (UE) 2018/725 della Commissione, del 16 maggio 2018, che modifica l'allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda il cromo VI

Normativa europea32018L0725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva (UE) 2018/725 aggiorna la disciplina tecnica della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli con riferimento al cromo VI, sostituendo i valori limite applicabili nei diversi materiali del giocattolo. La modifica deriva da valutazioni scientifiche più recenti e tiene conto anche dei limiti di quantificazione del metodo di prova EN 71-3:2013+A1:2014. Gli Stati membri devono recepirla entro il 17 novembre 2019 e applicarla dal 18 novembre 2019.

Modifica dei limiti di migrazione del cromo VI nei giocattoli per adeguarli agli sviluppi tecnici e scientifici

Ambito di applicazione

Si applica ai giocattoli disciplinati dalla direttiva 2009/48/CE e, in particolare, ai materiali dei giocattoli soggetti a raschiatura, nonché ai materiali secchi, fragili, in polvere o flessibili e ai materiali liquidi o collosi, limitatamente al contenuto di cromo VI. Incide sugli obblighi di conformità degli Stati membri e, indirettamente, degli operatori economici del settore dei giocattoli nell’Unione europea. Non introduce un regime generale nuovo, ma sostituisce il parametro tecnico dell’allegato II, parte III, punto 13, della direttiva madre.

Modifica dei limiti di cromo VI nei giocattoli

La direttiva (UE) 2018/725 della Commissione interviene sulla direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli per aggiornare, alla luce degli sviluppi tecnici e scientifici, i limiti applicabili al cromo VI. Il nuovo assetto tiene conto delle valutazioni del CSRSA e del fatto che il metodo di prova allora disponibile non consentiva di verificare attendibilmente il valore più restrittivo proposto sul piano scientifico.

Obiettivi e contesto scientifico

La Commissione richiama il valore limite precedente di 0,2 mg/kg per il cromo VI nei materiali rimovibili mediante raschiatura, originariamente costruito sulla dose virtualmente sicura proposta dall’OEHHA. Successivamente, il CSRSA, nel parere del 22 gennaio 2015, ha ritenuto virtualmente sicura una dose di 0,0002 μg per kg di peso corporeo al giorno; tuttavia, poiché i bambini sono esposti al cromo VI anche attraverso altre fonti, solo una quota di tale dose deve essere attribuita ai giocattoli.

La direttiva richiama inoltre il considerando 22 della direttiva 2009/48/CE, secondo cui per sostanze chimiche particolarmente tossiche i valori limite dovrebbero essere fissati a livelli pari alla metà di quelli ritenuti sicuri dal comitato scientifico competente, così da garantire la presenza di sole tracce compatibili con le buone pratiche di fabbricazione.

Ambito di applicazione

La modifica riguarda la direttiva 2009/48/CE e, in particolare, l’allegato II, parte III, punto 13, relativo alle sostanze chimiche nei giocattoli. Il nuovo limite concerne il cromo VI nei diversi tipi di materiale del giocattolo:

  • materiale secco, fragile, in polvere o flessibile;
  • materiale liquido o colloso;
  • materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura.

La direttiva non amplia il perimetro soggettivo della disciplina, ma aggiorna un parametro tecnico di sicurezza che gli Stati membri e gli operatori del settore devono rispettare nell’ambito del regime già previsto dalla direttiva madre.

Contenuto della modifica normativa

L’articolo 1 sostituisce la voce relativa al cromo VI nell’allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE con i seguenti limiti:

  • 0,02 mg/kg per materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile;
  • 0,005 mg/kg per materiale per giocattoli liquido o colloso;
  • 0,053 mg/kg per materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura.

Il testo spiega che il valore di 0,0094 mg/kg proposto dal CSRSA non era verificabile con il metodo di prova EN 71-3:2013+A1:2014, poiché la più bassa concentrazione misurabile in modo attendibile era 0,053 mg/kg. Per questo motivo la Commissione ha scelto di allineare il limite a un livello tecnicamente controllabile.

Implicazioni tecniche e margini di evoluzione futura

La direttiva segnala che il CEN stava rivedendo la norma EN 71-3 per migliorare l’individuazione del cromo VI e che si prevedeva la disponibilità di un metodo di prova capace di misurare fino a 0,0025 mg/kg. La Commissione lascia quindi intendere che, una volta disponibile una metodologia più sensibile, il limite potrebbe essere ulteriormente abbassato.

Recepimento, applicazione e obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri devono:

  • adottare e pubblicare, entro il 17 novembre 2019, le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
  • applicare tali misure dal 18 novembre 2019;
  • inserire nelle disposizioni nazionali un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale;
  • comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Si tratta dunque di una direttiva classica di armonizzazione tecnica: vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Profili pratici per professionisti

Per gli operatori del settore giocattoli, il punto rilevante è l’adeguamento dei controlli di conformità sui materiali interessati, con particolare attenzione alle prove di migrazione e ai limiti misurabili secondo la norma tecnica richiamata. Per avvocati e commercialisti che assistono imprese del comparto, la direttiva è rilevante soprattutto in chiave di compliance di prodotto, documentazione tecnica, valutazione della conformità e aggiornamento delle procedure di testing in vista delle scadenze di recepimento e applicazione.

Disposizioni principali

Aggiornamento del limite per il cromo VI

L’articolo 1 sostituisce nell’allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE la voce relativa al cromo VI. I nuovi valori limite sono fissati a 0,02 mg/kg per il materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile, a 0,005 mg/kg per il materiale per giocattoli liquido o colloso e a 0,053 mg/kg per il materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura.

Base scientifica della modifica

I considerando spiegano che il valore precedente di 0,2 mg/kg era basato su una dose virtualmente sicura proposta dall’OEHHA. Il CSRSA, nel parere del 22 gennaio 2015, ha ritenuto virtualmente sicura una dose di 0,0002 μg/kg di peso corporeo al giorno; tuttavia, poiché i bambini sono esposti anche tramite altre fonti, solo una percentuale di tale dose deve essere attribuita ai giocattoli. Richiamando il considerando 22 della direttiva 2009/48/CE, la Commissione ha quindi rivisto il limite in funzione delle indicazioni scientifiche e della metodologia disponibile.

Limiti di prova e adeguatezza tecnica

La direttiva evidenzia che il valore proposto dal CSRSA di 0,0094 mg/kg non era verificabile con il metodo di prova della norma EN 71-3:2013+A1:2014, il cui limite più basso attendibile era pari a 0,053 mg/kg. Per questa ragione il sottogruppo 'prodotti chimici' del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli ha raccomandato di ridurre il limite al valore tecnicamente misurabile di 0,053 mg/kg e di rivedere periodicamente i metodi di prova disponibili.

Recepimento nazionale

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 17 novembre 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 18 novembre 2019. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate agli Stati membri.

Obblighi di comunicazione alla Commissione

Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione dell’adozione delle misure di recepimento e comunicarle il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza dei giocattolisostanze chimichetutela della salutenormazione tecnicamercato interno

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